L’IMU rientra tra le spese deducibili al 100%? Sì, ma solo a questa condizione

L’IMU è totalmente deducibile, ma solo se si provvede alla doppia indicazione nella Dichiarazione dei Redditi.

A partire dal periodo d’imposta 2022, l’IMU relativa agli immobili strumentali può essere integralmente dedotta dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

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Una delle condizioni per ottenere la deducibilità, però, è la doppia indicazione della tassa all’interno del Modello Redditi 2023. Bisogna, infatti, inserire l’IMU sia tra le variazioni in aumento sia tra quelle in diminuzione.

Ma procediamo con ordine, e vediamo cosa stabilisce la normativa.

Deducibilità IMU: a quali immobili si riferisce?

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 34/2019 (il cd. Decreto Crescita), è possibile la deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU riguardante gli immobili strumentali, nelle seguenti percentuali:

  • 50% per il 2019;
  • 60% per il 2020 e il 2021;
  • 70% per il 2022;
  • 100% dal 2023.

La Legge Finanziaria 2020, poi, ha previsto, a decorrere dal 2022, la deducibilità integrale della tassa relativa agli immobili strumentali.

Ma cosa si intende con l’espressione “immobili strumentali“? L’art. 43, comma 2, del TUIR specifica che, per le imprese, sono ritenuti strumentali:

  • per natura, gli immobili che appartengono alle categorie catastali A/10, B, C, D ed E;
  • per destinazione, gli edifici che servono solo per lo svolgimento dell’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale.

L’art. 54 del TUIR, invece, prevede che, in relazione ai professionisti, sono strumentali gli immobili che vengono usati solo per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non vale a nulla, quindi, l’accatastamento.

Leggi anche: “Pagamento IMU 2023: mai saltare una scadenza, le date da ricordare“.

Cosa prevede il principio di cassa?

La deducibilità dell’IMU segue il cd. principio di cassa, perché diventa rilevante dal punto di vista fiscale solo in seguito all’effettivo pagamento. Per i professionisti, tale principio è quello che viene comunemente utilizzato per determinare il reddito.

Per le imprese, invece, l’IMU 2022 è deducibile solo a tali condizioni:

  • è stata pagata entro l’esercizio di competenza;
  • l’IMU 2021, pagata tardivamente nell’anno successivo, è deducibile per il 2022, ma nella percentuale del 60%.

Nel Modello Redditi 2023, tuttavia, è ancora prevista la doppia indicazione dell’imposta, sia tra le variazioni in aumento sia tra le variazioni in diminuzione.

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Come compilare il Modello Redditi 2023 ai fini della deducibilità dell’IMU?

Per la corretta compilazione del Modello Redditi 2023, la cifra corrispondente all’IMU 2022 va inserita:

  • all’interno del rigo RF16, sotto le variazioni in aumento;
  • nel rigo RF55 (codice 38), tra le variazioni in diminuzione.

Se, invece, l’impresa ha:

  • versato l’IMU 2022 per un importo di 100;
  • pagato tardivamente la tassa del 2021 nell’anno di imposta 2022, per un importo di 100,

al momento della compilazione del Modello Redditi 2023, dovrà specificare:

  • nel quadro RF, al rigo RF16, tra le variazioni in aumento, l’IMU 2022 di 100;
  • nel rigo RF55 (codice 38), tra le variazioni in diminuzione, l’IMU 2022 di 100 e il 60% dell’IMU 2021 uguale a 60, per un totale di 160.
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