IMU e lo sconto del 50% sull’importo da pagare: come farlo per ottenerlo sempre

La normativa prevede uno sconto del 50% sull’IMU in caso di comodato d’uso gratuito. Vediamo quando e come si applica l’agevolazione.

L’importo dell’IMU, l’imposta sulla casa, può essere ridotto grazie a diverse agevolazioni tra le quali lo sconto del 50%.

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L’Imposta Municipale Propria è un tributo da corrispondere se si possiedono beni immobiliari (ad esclusione della prima casa abitazione principale). Negli anni l’imposta ha subito varie modifiche ma alcuni punti sono fermi e certi per i contribuenti come il pagamento dell’acconto a giugno e del saldo entro il 16 dicembre.

Per quanto riguarda l’importo varia in base alla rendita catastale della casa di proprietà diversa dall’abitazione principale (ad eccezione delle case di lusso). Rendita rivalutata al 5% e associata, poi, al moltiplicatore di riferimento. Viene applicata, inoltre, un’aliquota ordinaria manovrabile dai Comuni entro determinate condizioni.

In un anno, grazie all’IMU, entrano nelle casse dello Stato oltre 19 miliardi di euro. Si tratta di una spesa onerosa per tanti cittadini soprattutto per chi abita nelle grandi città (Roma è la più cara con una media di 2.064 euro all’anno). Riuscire a ridurre l’importo, dunque, è auspicabile per i contribuenti. Possono addirittura dimezzarlo i titolari di contratti di comodato d’uso gratuito.

IMU con sconto del 50% per comodato d’uso

Un lettore ha chiesto “Desidero sapere se lo sconto del 50% vige anche per i parenti di secondo grado e se tale beneficio dipende dal Comune“. L’agevolazione riguardante i contratti di comodato d’uso gratuito può essere richiesta a condizione che si soddisfino precisi requisiti.

Il primo è aver stipulato un contratto regolarmente registrato – anche nel caso di comodato ad un parente. In più, sarà necessario rispettare le condizioni previste in relazione ai soggetti comodatari della casa. La normativa di riferimento è la Legge numero 160/2019, articolo 1, comma 747. 

Condizioni di parentela per lo sconto del 50%

Secondo la Legge lo sconto del 50% è concesso alle unità immobiliari – ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado. Per parenti in linea retta si intendono le persone che discendono le une dalle altre. Genitore e figlio sono parenti in linea retta di primo grado. Nonni e nipoti sono parenti in linea retta di secondo grado. Fratelli e sorelle sono parenti in linea collaterale di secondo grado.

Per rispondere al quesito del lettore, dunque, lo sconto non riguarda parenti di secondo grado quali due fratelli.

Altri requisiti da rispettare

Oltre il grado di parentela e la registrazione del contratto aggiungiamo come requisiti per ottenere lo sconto del 50% sull’IMU

  • il possesso da parte del comodante di una sola abitazione in Italia,
  • la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso Comune in cui è posizionato l’immobile concesso in comodato,
  • il possesso da parte del comodante di un secondo immobile nello stesso Comune adibito ad abitazione principale (tranne per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

In caso di morte del comodatario, il beneficio si estenderà al coniuge solo se presenti anche figli minori.

Registrazione del contratto di comodato d’uso, puntualizzazioni

Lo sconto del 50% sull’IMU spetta solo avendo registrato il contratto di comodato d’uso tra parenti di linea retta di primo grado (genitori-figli). La registrazione dovrà avvenire necessariamente entro venti giorni se si tratta di contratto scritto. In caso di contratto verbale occorrerà presentare richiesta del beneficio all’Agenzia delle Entrate.

Le condizioni per lo sconto del 50% sull’IMU non sono finite

La normativa stabilisce altre condizioni da rispettare per accedere all’agevolazione.

  • La casa dovrà essere utilizzata dal comodatario come abitazione principale,
  • l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non dovrà rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ossia case di lusso),

Inoltre, per questo tipo di abitazioni non è più vigente l’obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione IMU. Il Comune è già a conoscenza del presupposto su cui si basa l’agevolazione e, di conseguenza, il cittadino non dovrà comunicarlo.

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