Pagamento IMU 2023: mai saltare una scadenza, le date da ricordare

I proprietari di immobili devono versare l’IMU 2023 entro specifiche date di scadenza. Il primo termine ultimo è sempre più vicino.

Il 16 giugno 2023 scade la prima rata del pagamento IMU. La seconda scadenza fissa è il 16 dicembre. Vediamo come pagare.

IMU 2023 scadenze
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Tutti i proprietari di immobili differenti dalla prima casa devono corrispondere l’IMU ossia l’Imposta Municipale Unica. Si tratta di un tributo comunale da pagare solo se in possesso di una seconda casa oppure prima casa di lusso (categorie A/1, A/8, A/9). L’esenzione riguarda anche le cantine o solari, le tettoie e i box o posti auto ma solo nella misura massima di una unità per ognuna delle categorie citate. L’IMU, invece, deve essere versata anche in caso di proprietà di terreni agricoli, fabbricati commerciali, industriali e aree fabbricabili.

Il versamento dell’Imposta deve avvenire, come detto, entro due scadenze fisse. Il 16 giugno e il 16 dicembre. A metà anno si paga l’IMU relativo al primo semestre sfruttando agevolazioni e le aliquote dell’anno precedente (2022 per l’IMU 2023). A dicembre sarà effettuato, poi, il conguaglio sulla base delle indicazioni elaborate dal Comune presso il quale è ubicato l’immobile.

Modalità di pagamento IMU

L’Imposta si può pagare in tre modi differenti ossia

  • con il modello F24,
  • con bollettino postale oppure
  • online sfruttando il servizio PagoPa,
  • tramite intermediario abilitato come il commercialista o il consulente fiscale.

Nel modello F24 occorrerà indicare i codici tributo di riferimento in base all’immobile di proprietà o al terreno soggetto al pagamento della tassa.

Codici tributo

I codici da conoscere sono

  • 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenza,
  • 3913 per fabbricati rurali a uso strumentale,
  • 3914 per i terreni – Comune,
  • 3915 per i terreni – Stato,
  • 3916 per le aree fabbricabili – Comune,
  • 3917 per le aree fabbricabili – Stato,
  • 3918 per gli altri fabbricati – Comune,
  • 3919 per gli altri fabbricati – Stato,
  • 3923 per gli interessi da accertamento,
  • 3924 per le sanzioni da accertamento,
  • 3925 per gli immobili a uso produttivo del gruppo catastale D,
  • 3930 per gli immobili a uso produttivo del gruppo catastale D- incremento Comune,
  • 3939 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

IMU 2023, tra esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento IMU i coniugi residenti in due abitazioni principali differenti (sentenza Corte Costituzionale numero 209 del 13 ottobre 2022). Una doppia esenzione, dunque, con riferimento alla rispettiva abitazione principale decisa dopo aver stabilito l’illegittimità della norma che obbligava a scegliere l’immobile sul quale pagare l’IMU.

L’esenzione è valida nel 2023 anche per i fabbricati inagibili a causa del sisma avvenuto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia nel 2012.

Concludiamo ricordando che spetta la riduzione IMU 2023 al 50% per

  • gli immobili di interesse storico-artistico,
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati durante il periodo in cui si verificano tali condizioni,
  • gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (solo genitori-figli) a condizione che la casa sia abitazione principale, il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia.

Infine, uno sconto del 75% è previsto per gli immobili locati con canone concordato.

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