Malattia, si maturano i contributi? Quello che nessuno ti dice

Dal certificato telematico alla visita di controllo, fino ai contributi figurativi: tutto quello che c’è da sapere sull’assenza per malattia.

L’assenza dal lavoro per malattia è un diritto riconosciuto al lavoratore dipendente. Probabilmente il più importante, in quanto garantisce la possibilità di assentarsi dalle proprie mansioni a causa di sopraggiunti impedimenti fisici (temporanei) senza per questo ritrovarsi in posizioni di irregolarità nei confronti del datore di lavoro.

Assenza malattia
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Chiaramente, evitare di recarsi al lavoro per ragioni legate al proprio stato di salute, presuppone un’adeguata giustificazione, disciplinata dalla normativa a riguardo della previdenza fiscale. In caso di malattia, infatti, il lavoratore dovrà trasmettere all’Inps il certificato medico di riferimento, in modo tempestivo (il giorno stesso o comunque non oltre il giorno successivo alla comunicazione dell’assenza) e tramite il medico curante. Sarà quest’ultimo a provvedere all’invio, in modalità telematica, all’Istituto. Tutt’al più, un eventuale medico professionista al quale ci si è rivolti per una visita specialistica, il quale avrà allo stesso modo la facoltà di redigere un certificato utile per giustificare un’assenza per malattia. Ogni medico, per poter procedere all’invio, dovrà disporre delle apposite credenziali di aspetto al servizio.

Il beneficio concesso, dunque, presuppone la necessità di espletare delle procedure formali. Lo stesso certificato telematico, al fine di garantirne l’efficacia, dovrà riportare correttamente una serie di informazioni obbligatorie. In primis i dati anagrafici del dipendente che richiede un’assenza per malattia e, nondimeno, l’indirizzo di reperibilità durante il periodo di interruzione delle proprie mansioni, completo di ogni altra informazione utile a un’eventuale visita di controllo. Altro aspetto da non sottovalutare, visto che l’INPS potrebbe provvedere a una verifica dell’effettivo stato del lavoratore. Del resto, lo stesso certificato telematico rappresenta una garanzia per il dipendente. E, insieme, una forma di semplificazione burocratica, in quanto rappresenterà una forma di esonero dall’invio dell’attestato al datore di lavoro, sia pubblico che privato. Anche se, chiaramente, il riferimento primario per gli step di informazione al datore di lavoro sarà il contratto.

Assenza per malattia, un diritto acquisito: quanto pesa sulla pensione

L’assenza per malattia, in quanto diritto relativo a un’assenza in qualche modo “forzata” dal lavoro, presuppone un implicito patto di correttezza. Starà poi al datore di lavoro stabilire se vi sia o meno la necessità di verificarne il rispetto tramite l’INPS. In altri casi, potrebbe essere lo stesso Istituto a disporre d’ufficio una visita di controllo (la cosiddetta “visita fiscale”) nella fascia oraria di reperibilità. Chiaramente, il proprio periodo di malattia dovrà essere trascorso nella sede indicata come luogo di reperibilità. A seconda del settore di appartenenza, pubblico o privato, il lavoratore dovrà tener conto di determinate fasce orarie entro le quali il medico fiscale potrà effettuare le proprie visite di controllo.

Nello specifico, un lavoratore del privato dovrà osservare due differenti fasce di reperibilità, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Per quanto riguarda il dipendente pubblico, si andrà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. In questo caso, i casi di esonero sono indicati dal decreto 206 del 17 ottobre 2017 e fanno riferimento a patologie gravi richiedenti terapie salvavita e a cause di servizio facenti riferimento a patologie figuranti nella Tabella E del decreto. Va ricordato che, in caso di assenza determinata da infortuni sul lavoro o da malattia professionale, le visite di controllo non saranno disposte dall’INPS, in quanto la competenza procedurale spetterà all’INAIL. In generale, qualora il lavoratore non fosse trovato in casa durante il controllo domiciliare, dovrà recarsi presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di competenza nel giorno e nell’orario indicato. Qui, dovrà presentare adeguato giustificativo. In caso contrario, scatteranno consequenziali azioni disciplinari.

Malattia e pensione: i contributi figurativi

L’assenza per malattia, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi, corrisponde a una copertura figurativa. Ovviamente a fini pensionistici. Un contributo che affonda le proprie radici decisamente indietro nel tempo, con primo riferimento normativo all’articolo 56 del R.d.L. 4 ottobre 1935. Una disposizione legislativa che, di fatto, regola la garanzia di un apporto costante della contribuzione anche durante i periodi di assenza per malattia. Sia nei casi in cui l’indennizzo non fosse stato erogato che per infortuni sul lavoro ritenuti causa di inabilità temporanea. Al fine dell’accredito gratuito, l’assicurato dovrà però aver maturato almeno un contributo settimanale prima del periodo di malattia. Quest’ultimo, inoltre, non dovrà aver durata inferiore ai 7 giorni. Restano valide le certificazioni mediche obbligatorie. Dall’1 gennaio 2012, il limite massimo accreditabile è di 96 settimane, ovvero 22 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa.

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