Il Trattamento di Fine Rapporto è una somma di denaro erogata al lavoratore al termine di un rapporto lavorativo.
La prestazione è garantita al dipendente che per anni ha prestato un’attività lavorativa accantonando mensilmente una specifica somma.
La Legge 297 del 1982 ha introdotto il TFR, Trattamento di Fine Rapporto, sostituendo l’indennità di anzianità con una nuova misura destinata ai lavoratori dipendenti privati e pubblici (assunti dopo il 2000) ma non agli autonomi. L’importo del TFR si calcola sommando le quote accantonate anno dopo anno. Nello specifico, ogni anno i lavoratori mettono da parte una somma pari o inferiore alla retribuzione annua divisa per 13,5. Al 31 dicembre di ogni anno, poi, l’ammontare del TFR accumulato negli anni precedenti viene rivalutato con un tasso composto
- dall’1,5% in misura fissa,
- dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie stabilito dall’ISTAT.
Da sottolineare come a livello fiscale il Trattamento di Fine Rapporto sia soggetto alla tassazione separata. Tale puntualizzazione è fondamentale per capire se una volta percepito il TFR al termine del contratto lavorativo, la somma ottenuta dovrà essere o meno inserita nella dichiarazione dei redditi.
Trattamento di Fine Rapporto e dichiarazione dei redditi
A conclusione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro o il Fondo integrativo destinatario della quota delle retribuzione versano al dipendente il Trattamento di Fine Rapporto. Si tratta di redditi esenti IRPEF in dichiarazione essendo la somma assoggettata in tassazione separata. Significa che la cifra non dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi anche se connessa alla Certificazione Unica (ricordiamo l’importanza di conservarla per almeno cinque anni in modo tale da non avere problemi con il Fisco in caso di controlli).
I lavoratori che hanno percepito il TFR nel 2022, dunque, non dovranno inserire l’importo nella dichiarazione dei redditi 2023. Non ne troveranno indicazione, infatti, nemmeno nella dichiarazione precompilata disponibile online dal 2 maggio 2023.
Imposizione fiscale
Il cittadino deve sapere che sulla liquidazione del TFR vige un’imposizione fiscale con quota finanziaria tassata al 17%. Solo se investita in Fondi di previdenza complementare allora la tassazione arriverà al 15% più franchigia deducibile.
Sarà l’Agenzia delle Entrate ad occuparsi del conguaglio tenendo conto della tassazione provvisoria applicata al momento stesso della liquidazione del Trattamento.
Anticipo del Trattamento di Fine Rapporto
Ricordiamo, in conclusione, che il lavoratore ha la possibilità di richiedere un anticipo del TFR maturato al momento della domanda. Basterà soddisfare specifici requisiti previsti dalla normativa o dal CCNL ossia
- un’anzianità di servizio alle dipendenze dello stesso datore di lavoro pari ad otto anni,
- nella misura massima del 70% rispetto al TFR maturato al momento della richiesta.
Inoltre, sarà necessario che la richiesta sia supportata da una giusta motivazione. L’importo, precisamente, dovrà essere utilizzato per
- pagare spese sanitarie di terapie e interventi,
- acquistare ad uso abitativo la prima casa per sé o i per i figli,
- fronteggiare le spese da affrontare durante la fruizione di congedi parentali.
Anche l’anticipo non dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.