I dipendenti in malattia d’ufficio possono essere obbligati al rispetto delle fasce orarie per la visita fiscale? Ecco la verità.
Il lavoratore dipendente che intende usufruire dei giorni di malattia, deve avvertire il datore di lavoro o l’Amministrazione, entro un certo termine e secondo specifiche modalità, previsti dal contratto collettivo.
Dopo aver avvisato il datore, deve recarsi dal proprio medico di famiglia, il quale invia all’INPS il certificato telematico contenente la diagnosi e la prognosi (ossia i giorni di malattia accordati).
L’azienda, l’Amministrazione o l’INPS (d’ufficio), quindi, possono richiedere la visita fiscale.
Ma cosa accade se un lavoratore viene valutato non temporaneamente idoneo all’attività e viene posto in malattia d’ufficio? Valgono le stesse regole per la malattia ordinaria? Analizziamo la normativa e scopriamolo.
Malattia d’ufficio: quando viene disposta?
Il lavoratore dipendente che viene dichiarato “fragile” e che non può dedicarsi al lavoro da remoto o non può essere destinato a diversi compiti o mansioni, viene posto in malattia d’ufficio. L’impiego del personale non idoneo, infatti, può avvenire solo a domanda dello stesso lavoratore; se non perviene alcuna richiesta, il dipendente viene collocato in malattia d’ufficio per tutta la durata dell’inidoneità temporanea.
La ripresa dell’attività lavorativa potrà, inoltre, avvenire solo previo parere del medico competente.
La legge, espressamente, assimila il periodo della malattia d’ufficio al ricovero ospedaliero. Di conseguenza, si applicano tutte le regole stabilite per tale situazione. In particolare, durante la malattia d’ufficio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per 18 mesi; alla scadenza, tuttavia, è possibile presentare richiesta per prolungare tale periodo di ulteriori 18 mesi, nelle ipotesi più gravi. In tal caso, però, non si ha diritto alla retribuzione.
L’unica eccezione a questa regola si ha nel caso in cui il dipendente sia affetto da gravi patologie che necessitano di terapie temporaneamente e parzialmente invalidanti. La normativa, infatti, prevede che non vengano computati i giorni di assenza per malattie e quelli di ricovero ospedaliero o di day hospital. Durante tali giornate, dunque, il dipendente ha diritto a percepire la normale retribuzione.
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Fasce orarie e visita fiscale per la malattia d’ufficio
In Redazione è giunto il seguente quesito:
“Salve, il medico del lavoro, insieme al mio datore di lavoro, mi ha messo in malattia d’ufficio per inidoneità temporanea, per due mesi. In attesa di convocazione della Commissione per convalidare o meno la suddetta disposizione, sono tenuta a rispettare l’orario per la visita fiscale? Grazie.”
Poiché abbiamo sottolineato che la malattia d’ufficio è equiparata al ricovero ospedaliero, dovrebbe essere escluso il rispetto delle fasce orarie imposte per un’eventuale visita fiscale.
La questione, tuttavia, è più complicata di quanto sembri, perché non c’è una norma specifica che preveda espressamente tale situazione anche per la malattia d’ufficio.
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Conclusioni
Per rispondere al quesito della nostra Lettrice, facciamo riferimento a diversi provvedimenti.
La Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 dell’11 settembre 2020 stabilisce che, se il dipendente temporaneamente inidoneo non può essere impiegato in alcuna mansione, viene collocato in malattia d’ufficio. Quest’ultima prevede la decurtazione dello stipendio ed è rilevante ai fini del periodo di comporto.
Relativamente alle fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, invece, la cd. Riforma Madia, ha stabilito che il lavoratore malato deve trovarsi presso il domicilio, tutti i giorni (compresi sabato, domenica e festivi):
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, se dipendente privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, se dipendente pubblico.
La Circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016 e il D.M. n.206/2017 prevedono i casi di esonero dalla visita fiscale. I dipendenti privati non sono sottoposti a controllo per:
- malattia grave che necessita di terapie salvavita;
- patologie legate all’invalidità superiore al 67%.
Per i dipendenti pubblici, a tali ipotesi di esonero se ne aggiunge una ulteriore: la malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio.
Come si può notare, non rientra, tra la casistica elencata, la malattia d’ufficio. La giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto che, in tal caso, non si debba richiedere al visita fiscale.
Si tratterebbe, infatti, di un controsenso. Se l’assenza del lavoratore è stata disposta dal medico del lavoro e dal datore, il medico fiscale non potrebbe contestare tale decisione, ma, eventualmente, solo confermarla. Di conseguenza, la visita fiscale sarebbe del tutto inutile e superflua e, dunque, non attivabile.