Il Canone Rai non deve essere pagato dai cittadini con più di 75 anni di età e con reddito inferiore a 8 mila euro rispettando specifiche condizioni.
L’Agenzia delle Entrate spiega i requisiti necessari per ottenere le varie esenzioni dal pagamento del Canone Rai.
Il canone di abbonamento alla televisione deve essere corrisposto da tutti i possessori di un apparecchio televisivo – queste le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Si paga una volta all’anno nella misura di 90 euro da versare in dieci rate da nove euro tramite bolletta della luce o compilando l’apposito modello F24 se non intestatari di un’utenza elettrica. Se non si possiede un televisore allora dovrà essere comunicato dato che dal 2016 vige la presunzione di detenzione nel momento in cui esiste un’utenza per la fornitura di energia elettrica nell’abitazione in cui si ha la residenza anagrafica.
L’AdE prevede, poi, altri casi di esenzione dal pagamento del Canone Rai. Soddisfacendo i requisiti si dovrà inviare una dichiarazione sostitutiva in modo tale da evitare l’addebito della tassa nella fattura elettrica. Vediamo chi è esonerato e come procedere per godere in tempo del proprio diritto.
Canone Rai, i casi di esonero
Sono esonerati dal pagamento del Canone Rai i:
- contribuenti titolari di un’utenza elettrica ma che non possiedono un apparecchio televisivo,
- gli agenti diplomatici, i funzionari o impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana appartenenti alle Forze NATO,
- i cittadini che hanno compiuto 75 anni con reddito inferiore a 8 mila euro.
Puntualizzazioni sull’esenzione per reddito
Un lettore chiede “Vorrei sapere se per una persona di 92 anni anni la pensione e la reversibilità costituiscono reddito ai fini dell’esenzione del pagamento del Canone TV“. Il riferimento è all’esonero rivolto ai 75enni soddisfacendo un preciso requisito reddituale.
Il reddito annuo proprio e del coniuge non deve superare gli 8 mila euro. Inoltre non dovranno esserci nel nucleo familiare dei conviventi diversi dal coniuge titolari di un reddito proprio. Non rientrano i badanti, le colf e i collaboratori domestici.
Quali redditi concorrono al calcolo
Per capire se si rientra nel limite reddituale occorre considerare la somma del reddito imponibile al netto degli oneri deducibili che risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente alla domanda di esenzione. Se il cittadino dovesse essere esonerato dall’invio del modello 730, si dovrà tener conto
- del reddito indicato nel modello CUD,
- dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (come gli interessi maturati su BOT, CCT, depositi bancari, Titoli di Stato…),
- delle retribuzioni erogate da enti oppure organismi internazionali, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Non rientrano nel conteggio
- i redditi esenti dall’IRPEF come le pensioni di guerra, le pensioni per gli invalidi civili e le rendite INAIL,
- il reddito dell’abitazione principale con relative pertinenza,
- il Trattamento di Fine Rapporto con relative anticipazioni,
- gli altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Tempistiche e modalità di inoltro della domanda di esenzione
L’esenzione dal pagamento del Canone Rai per reddito deve essere richiesta una volta compiuti i 75 anni. Se le candeline si spegneranno entro il 31 gennaio dell’anno in corso allora l’agevolazione spetterà per l’intero anno. Se si spengono, invece, dal 1° febbraio al 31 luglio allora l’esenzione spetterà unicamente per il secondo semestre.
Il passo da compiere per non pagare il Canone Rai è l’invio della dichiarazione sostitutiva. Dato i tempi tecnici per l’acquisizione e la lavorazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate informa che se le richieste verranno inviate entro il 15 del mese allora l’addebito del canone in bolletta verrà interrotto già nel mese successivo all’inoltro della richiesta.
Se inviate, invece, nella seconda metà del mese, l’addebito si interromperà a partire dal secondo mese successivo all’invio.
Richiesta di rimborso del Canone Rai
I cittadini over 75 che presentano la dichiarazione sostitutiva (il modello si può reperire qui sul sito dell’Agenzia delle Entrate) potranno continuare a usufruire dell’agevolazione negli anni seguenti senza presentare nuove dichiarazioni.
Solamente se si dovessero perdere i requisiti di accesso – ad esempio il reddito supera gli 8 mila euro – allora bisognerebbe presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti. Qualora, invece, il Canone Rai venisse corrisposto pur soddisfacendo i requisiti di esenzione, si potrebbe chiedere il rimborso delle somme.
L’AdE ha predisposto, infatti, un apposito modello per fare domanda di rimborso optando sia per l’inoltro cartaceo che telematico.
Indirizzi di riferimento
La dichiarazione sostitutiva e il modulo di richiesta di rimborso possono essere
- spedite per Posta tramite raccomandata senza busta all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – casella postale 22, 10121 Torino allegando la copia di un documento di riconoscimento,
- trasmesse telematicamente firmando in modo digitale e spedendole via PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it,
- consegnate a mano presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.