La pensione per lavori usuranti e lavoratori precoci si sviluppa secondo due modalità: entriamo nei dettagli delle rispettive misure.
L’ambito delle misure previdenziali è molto vasto e ogni tipo di categoria di lavoratori ha delle proprie regole, tale discorso vale per la pensione per i lavori usuranti e i lavoratori precoci.
Iniziare a lavorare in giovane età oppure svolgere un ruolo professionale molto complesso e pesante può portare i lavoratori a pensare ad una pensione anticipata. Per loro, infatti, ci sono due soluzioni per dire addio prima al mondo del lavoro.
L’anticipo della pensione deve avvenire tramite la certificazione di alcuni requisiti. Solo il rispetto di questi criteri portano il lavoratore che fa parte di una delle due categorie ad uscire dal proprio ambito professionale.
Pensione lavori usuranti e lavoratori precoci: da Quota 97,7 a Quota 41
Ci sono due misure di previdenza assistenziale che riguardano i lavoratori precoci e i lavori usuranti. La pensione per i lavori usuranti è Quota 97,7 mentre il trattamento pensionistico per i lavoratori precoci è Quota 41.
Pensione per i lavori usuranti: le condizioni di Quota 97,7
La pensione per i lavori usuranti scatta quando il lavoratore raggiunge almeno 61 anni e 7 mesi di vita e con 35 anni di contributi minimi versati. Il beneficio viene elargito solo se il lavoro usurante è stato svolto per minimo 7 anni nella ultima decade. Tale misura va ad adeguarsi in base al meccanismo delle quote:
- Quota 97,7 lavoratori dipendenti: 61 anni e 7 mesi con 35 anni di contributi;
- Quota 98,7 per gli autonomi: 62 anni e 7 mesi con minimo 35 anni di contributi versati.
Per i professionisti notturni che lavorano dalle 72 alle 77 notti all’anno, ci sono queste condizioni:
- Quota 98,7 per i dipendenti: 35 anni di contributi e 62 anni e 7 mesi di età;
- Quota 99,7 per gli autonomi: qui cambia solo l’età che diventa 63 anni e 7 mesi.
Per i lavoratori notturni che svolgono la loro professione dalle 64 alle 71 notti hanno queste modalità di accesso:
- Quota 99,7 per i dipendenti: stessi criteri per la medesima quota dei colleghi che lavorano dalle 72 alle 77 notti;
- Quota 100,7 per gli autonomi: il minimo di contributi versati resta di 35 anni, cambia l’età che tocca i 64 anni e 7 mesi.
Quota 41 per i lavoratori precoci
Quota 41 è per quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare da giovanissimi con il primo anno di contributi versati all’età di 19 anni ed è concessa per chi ha raggiunto i 41 anni di versamenti. Questa misura non è destinata a tutti ma solo per i professionisti, dipendenti e autonomi, iscritti all’AGO nella gestione separata dell’Inps o in una sua forma sostitutiva e che al 31 dicembre 1995 hanno dimostrato di avere l’anzianità contributiva. In presenza di tali requisiti, questa spetta a:
- Disoccupati: lavoratori che sono stati licenziati, dimissioni per giusta causa o risoluzione del contratto consensuale;
- Dipendenti o autonomi caregiver che assistono un parente che rientra entro il secondo grado di parentela da minimo 6 mesi prima di effettuare la richiesta;
- Dipendenti o autonomi con invalidità riconosciuta pari o oltre il 74%; per chi possiede un’invalidità al 75% ha anche accesso ad una grande novità;
- Per chi svolge lavori gravosi da almeno 6 anni negli ultimi 7 anni oppure da 7 anni nell’ultima decade;
- Dipendenti in mansioni usuranti o lavori notturni da minimo 64 notti all’anno.
Queste condizioni rimarranno attive fino al 31 dicembre 2026 e in caso di conferma al beneficio, il primo assegno scatterà dopo 3 mesi da quando si è maturato il criterio contributivo.