I disoccupati potranno avere il bonus matrimonio erogato dall’INPS: ma quali sono i requisiti per beneficiarne? Scopriamolo.
Sappiamo bene che ancora oggi la maggior parte della popolazione italiana ha bisogno di aiuti da parte dello Stato o dell‘INPS. Le difficoltà sono ancora parecchie legate ovviamente alla lievitazione dei prezzi in seguito all’inflazione. A peggiorare una situazione di per sé disastrosa, è stato anche l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, da parte del nuovo esecutivo del Centro Destra.
In realtà questo si avvia all’abolizione, ma per ora ci sono state solo numerose limitazioni. Il bonus è infatti stato sospeso a chi ha la possibilità di lavorare, ed è in età di lavoro. Chi invece è impossibilitato di lavorare e ha più di 60 anni, avrà diritto a percepirlo fino a dicembre, poi si vedrà cosa succederà nel 2024.
Ovviamente questo ha generato non poco disagio e insurrezioni da parte di quella fetta di popolazione che non ha più entrate a fine mese. Aumenta quindi il malessere da parte dei disoccupati, anche se da settembre questi avranno la possibilità di avere il bonus di 350 euro in sostituzione al Reddito di Cittadinanza, ma solo se si frequenteranno i corsi di formazione. Ma non solo, un altro bonus pronto per i disoccupati è il bonus matrimonio. Ma chi ne ha realmente diritto? Scopriamolo.
Bonus matrimonio per i disoccupati: i requisiti
È l’INPS a intervenire a favore dei disoccupati per il congedo matrimoniale, permettendo di avere un’indennità sostitutiva riguardo il periodo di permesso che avrebbe dovuto avere quando era un lavoratore dipendente. Non tutti i disoccupati possono beneficiare di questo sussidio, in quanto è necessario che si sia perso il lavoro pochi mesi prima del matrimonio.
Non tutti lo sanno ma è possibile chiedere questa agevolazione anche da disoccupati. Ovviamente è necessario che si rispettino dei requisiti. Potranno fare richiesta tutti i disoccupati che entro 90 giorni che precedono le nozze hanno lavorato per almeno 15 giorni in aziende industriali, artigiane o cooperative. L’importo non è uguale per tutti ma dipende dal settore nel quale si lavora.
Gli operai e gli apprendisti hanno 7 giorni di retribuzione. Da quella giornaliera poi di toglie la percentuale a carico del lavoratore che è di 5,54%. I lavoratori a domicilio, invece, avranno 7 giornate di retribuzione. 8 giornate invece per i marittimi. Nel caso dei disoccupati si fa riferimento sempre allo stipendio ricevuto nell’ultimo contratto di lavoro. Questo può essere cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro ma non con malattia, maternità, cassa integrazione e stato di disoccupazione.
A pagare l’assegno è l’INPS. La richiesta può essere fatta in modo telematico sul sito, nell’area Myinps. Oppure chiamando il numero verde o rivolgendosi a Caf e patronato.