Nuove regole CFU, estesi a 60: come funzionerà in generale e per chi ne ha già 24

Da 24 i CFU passano a 60: quali sono le nuove norme, soprattutto per coloro che avevano già ottenuto i 24 crediti?

Il Decreto Legislativo n. 59 del 2017, con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 36 del 2022, ha introdotto nuove modalità di formazione e reclutamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. In particolare, ai fini della partecipazione alle nuove procedure concorsuali, i docenti dovranno possedere almeno 60 crediti formativi universitari (CFU).

Nuove regole CFU, cosa cambia nel mondo dell'insegnamento
Rivoluzione CFU per insegnanti, da 24 CFU si passa a 60 (internet.tuttogratis.it)

Analizziamo ora il funzionamento del nuovo sistema di CFU che andrà a sostituire quello dei 24 crediti. Il funzionamento del nuovo sistema dei 60 CFU prevede tre fasi: la prima, un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, che corrisponde a un minimo di 60 CFU. Questo percorso è finalizzato a fornire le competenze necessarie per l’insegnamento.

La seconda, un concorso pubblico nazionale al quale possono accedere sia gli abilitati che i docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio nelle scuole statali, anche in maniera non continuativa, negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si intende partecipare al concorso.

Passaggio da 24 a 60 CFU, funzionamento del nuovo sistema

Infine, la terza fase sarebbe un periodo di prova in servizio della durata di un anno, durante il quale i docenti devono sostenere un test finale e una valutazione conclusiva.

Cosa cambia con le nuove regole dei CFU
I 24 crediti già ottenuti non andranno persi (internet.tuttogratis.it)

C’è una notizia positiva per coloro che hanno già ottenuto i 24 CFU richiesti dalla normativa attuale o che hanno acquisito crediti accademici in precedenza: questi crediti non andranno persi, ma verranno presi in considerazione. Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui 60 CFU, vengono riconosciuti i seguenti crediti:

  1. I 24 CFU ottenuti in base all’ordinamento precedente, a condizione che siano stati conseguiti almeno 10 CFU tramite un tirocinio. Fino al termine di questo periodo di transizione, ovvero il 31 dicembre 2024, coloro che possiedono i 24 CFU ottenuti entro il 31 ottobre 2022 possono partecipare alle procedure concorsuali, completando poi la formazione con i rimanenti 36 CFU.
  2. Vengono presi in considerazione tutti i CFU ottenuti nei corsi di studio universitari o accademici. L’elenco dei crediti riconosciuti è indicato nell’allegato A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In sostanza, coloro che hanno già conseguito i 24 CFU richiesti dalla normativa attuale o che hanno crediti accademici acquisiti in precedenza possono beneficiare di queste disposizioni, poiché i loro crediti saranno riconosciuti. Secondo il DPCM sui 60 CFU, saranno presi in considerazione i 24 CFU ottenuti in base all’ordinamento precedente e tutti i CFU conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici.

Gestione cookie