Cosa cambia con il nuovo Superbonus 2023? Sono arrivati tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle novità.
In che misura il nuovo Superbonus 2023 differirà dal precedente? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con una circolare ad hoc, la 13/E del 13 giugno 2023, nella quale ha fornito una serie di chiarimenti focalizzati sulle novità che il decreto Aiuti quater, il Decreto Cessioni n.11/2023 e la Legge di Bilancio, hanno introdotto in merito. Andando a concentrarsi in particolare su requisiti, beneficiari e proroghe ripercorrendo tutte le variazioni rispetto al ‘vecchio’ Superbonus e le conseguenze dal punto di vista dei benefici fiscali.
Anzitutto viene specificato che per ottenere la copertura del 110% le spese devono essere state sostenute entro il 31 dicembre 2022 altrimenti, per quelle effettuate nel 2023, la percentuale scende al 90%.
Superbonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su requisiti, tempistiche e detrazioni
Viene inoltre chiarito dall’Agenzia che alcune eccezioni sono state previste nella legge di bilancio 2023 come ad esempio gli interventi effettuati dai condomini con una serie di condizioni specifiche in merito alla presentazione della Cila (e alla deliberazione assembleare); si tratta di casi nei quali viene applicata ancora l’aliquota di detrazione del 110%, valida per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per quelle effettuate nel 2024 e nel 2025 invece la percentuale passerà rispettivamente al 70 e al 65%.
Nella circolare viene precisato che sono gli interventi trainanti quelli in merito ai quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni ma questo va inevitabilmente a produrre un effetto anche per quanto riguarda gli interventi trainati. Come stabilito dal decreto Aiuti-quater è stato prorogato al 30 settembre 2023 il termine del 31 marzo 2023 per le persone fisiche che decidono di effettuare, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti o su edifici unifamiliari, interventi. Ma c’è una condizione ovvero che il 30% dei lavori sia stato effettuato entro la data del 30 settembre 2022.
Se il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto immobiliare di godimento su un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed il reddito del contribuente non supera i 15mila euro, la detrazione spetterà nella misura del 90% per gli interventi avviati dal 1 gennaio 2023 e per le spese sostenute fino a fine anno. Per gli interventi effettuati su edifici condominiali, qualora entro il 30 giugno 2023 sia stato coperto il 60% dell’intervento totale, sarà possibile fruire della detrazione del 110%.
Le novità per Onlus, Odv e Aps
È stata altresì introdotta con la legge di bilancio 2023 l’estensione dell’applicazione delle detrazioni per gli impianti fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali purché gli interventi trainanti vengano effettuati in centri storici soggetti a vincoli; ad essa possono fruire anche Onlus, Aps e Odv. Infine una modifica effettuata mediante decreto Aiuti quater consente di prorogare la detrazione del 110%, per Onlus, Aps e Odv che erogano servizi socio-sanitari e assistenziali, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.