I figli maggiorenni disoccupati sono considerati a carico del genitore a determinate condizioni. Scopriamo quando inserirli nella dichiarazione dei redditi.
La corsa alla presentazione del modello 730 è iniziata. La dichiarazione precompilata è online ma come compilarla se si hanno figli disoccupati nel nucleo?
Il mese di maggio è ogni anno dedicato alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Tramite l’invio del modello 730, infatti, ogni contribuente potrà regolarizzare la propria posizione fiscale nel confronti dell’Agenzia delle Entrate e scoprire se otterrà un rimborso solitamente pagato il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La corsa a maggio/giugno, dunque, è finalizzata ad ottenere i soldi spettanti già a luglio se lavoratori oppure ad agosto se pensionati. Il cittadino può operare in autonomia utilizzando il modello 730 precompilato che l’AdE mette a disposizione sul sito ufficiale oppure può rivolgersi a CAF, patronati e professionisti abilitati.
La compilazione non è semplice avendo una situazione familiare “diversa” come, ad esempio, un nucleo con figli maggiorenni disoccupati. In questo caso occorrerà conoscere nei dettagli la normativa per inserire le giuste informazioni nella dichiarazione e non rischiare provvedimenti in caso di controlli del Fisco.
Figli maggiorenni disoccupati, quando inserirli in dichiarazione
I genitori devono considerare i figli maggiorenni a carico se hanno un reddito personale inferiore a 2.840,51 euro oppure a 4 mila euro se sotto i 24 anni. Vige, poi, una seconda condizione da considerare per capire se il figlio disoccupato che ha superato i 18 anni deve essere inserito o meno della dichiarazione dei redditi del genitore che lo ha a carico.
La detrazione per i figli a carico spetta unicamente qualora questi abbiano più di 21 anni. Il motivo di questo paletto è l’erogazione dell’Assegno Unico fino a questa età. La misura sostituisce, infatti, le detrazioni dal compimento dei 18 anni ai 21 anni.
Conclusione
Quanto detto significa che la detrazione spetta al genitore solamente se il figlio
- non ha reddito (o comunque inferiore ai limiti prima citati),
- ha più di 21 anni.
Se nel nucleo ci sono più figli maggiorenni disoccupati, solo per quelli con età maggiore di 21 anni spetterà la detrazione. Per gli altri sarà erogato l’Assegno Unico. Ricordiamo che l’importo della detrazione corrisponde a 950 euro moltiplicato il coefficiente determinato dalla differenza tra 95 mila euro e il reddito complessivo e dalla divisione del risultato per 95 mila.
Esempio
Se il reddito del genitore dovesse essere pari a 30 mila euro bisognerebbe prendere in considerazione il coefficiente dello 0,6842 (95.000 – 30.000/95.000). Di conseguenza la detrazione si calcolerà moltiplicando 950 per tale coefficiente ottenendo 650 euro.