Dichiarazione dei redditi 2023: novità sulle detrazioni degli interessi prima casa

La stagione della dichiarazione dei redditi 2023 è ai nastri di partenza scopriamo le novità sulle detrazioni per gli interessi sulla prima casa.

Quando si effettua la dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione anche gli interessi passivi pagati sul mutuo della prima casa durante l’anno precedente. Tuttavia, il modello 730/2023 prevede delle novità che riguardano la compilazione del campo dedicato alla suddetta detrazione.

Novità dichiarazione redditi
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A partire dal 2 maggio 2023, sarà possibile compilare il modello 730 per l’anno in corso. I contribuenti avranno la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi fino al 2 ottobre. Tuttavia, coloro che occupano per il modello precompilato, presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate, avranno un arco temporale maggiore per presentare il documento. Infatti, per quest’ultima categoria dei cittadini la finestra verrà chiusa a novembre.

Nella dichiarazione dei redditi 2023 potranno essere inserite anche le detrazioni per gli interessi passivi sul mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa. Questa non è una novità, tuttavia quest’anno c’è un cambiamento che riguarda la compilazione del campo dedicato agli interessi passivi sul mutuo.

Meglio conoscere questo cambiamento per evitare errori, soprattutto se si opta per il modello precompilato.

Dichiarazione dei redditi 2023: dove si mettono gli interessi passivi sul mutuo?

Nel compilare la dichiarazione dei redditi 2023 è importante sapere che c’è una novità che riguarda gli interessi passivi sul mutuo stipulato per l’acquisto di una prima casa. Sebbene questo tipo di detrazione non sia una new entry, la novità riguarda il campo da compilare.

Se fino allo scorso anno questa voce andava inserita in un’unica colonna, oggi è necessario compilare il rigo E7 composto da due distinte colonne.

Ma quale delle due colonne va compilata? Prima di scoprire esattamente come inserire questa voce nel modello 730 è opportuno ricordare che la detrazione degli interessi pagati sui mutui è ammessa dall’articolo 15 del DPR 917/86.

In sostanza, è possibile ottenere una detrazione pari al 19% sugli interessi passivi pagati sulle seguenti tipologie di mutui:

  • abitazione principale;
  • stipulati prima del 1993 su immobili diversi da abitazione principale;
  • mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione restauro e ristrutturazione su edifici adibiti ad abitazione principale;
  • mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ricostruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili adibiti e ripetizione principale;
  • prestiti mutui a gradi di ogni specie.

Possono essere portati in detrazioni anche gli oneri accessori. Ad ogni modo, nel compilare la dichiarazione dei redditi del modello 730/2023 è importante indicare gli interessi passivi nel rigo E7. Questo è costituito da due distinte colonne ed è la vera novità 2023.

Nella prima colonna è necessario riportare gli importi relativi ai contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021. Nella colonna due, invece, è necessario riportare gli importi pagati nel 2022 e, dunque, quelli relativi ai contratti di mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 2022.

La disciplina prevede la possibilità di ottenere una detrazione pari al 19% fino ad un importo massimo di €4000.

La detrazione è riconosciuta a patto che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dalla stipulazione del contratto di acquisto. Se l’immobile in questione è stato sottoposto a ristrutturazione la disciplina prevede che questo venga adibito ad abitazione principale entro due anni dall’acquisto.

Se invece l’immobile acquistato è locato, la detrazione spetta a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta. Tuttavia, la disciplina prevede che entro tre mesi dalla stipulazione del contratto di acquisto l’acquirente notifichi al locatario intimazione di estratto per finita locazione. Inoltre, entro un anno dal contratto di acquisto l’immobile dovrà essere adibito ad abitazione principale.

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