I titolari di Legge 104 possono acquistare auto usufruendo di numerosi vantaggi fiscali. Possono, però, rivendere il veicolo?
La Legge 104 mette a disposizione dei disabili e dei loro familiari una serie di benefici per comprare veicoli.
In particolare, è sancita la facoltà di accedere all’IVA agevolata al 4%, alla detrazione IRPEF al 19% e all’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Ma, dopo l’acquisto dell’autovettura, il proprietario può legittimamente rivenderla? L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare n. 19/E del 2012, ha chiarito la questione e ha specificato quali sono le condizioni che rendono possibile tale eventualità.
Analizziamo, dunque, il provvedimento ed esaminiamo l’argomento nel dettaglio.
Acquisto di auto con Legge 104: a chi spetta?
I vantaggi economici, stabiliti dall’art. 3, comma 3, della Legge 104, per acquistare un’autovettura sono destinati ai seguenti soggetti:
- disabili gravi, con limitazioni permanenti alla capacità di deambulazione;
- persone con ridotte o impedite capacità motorie;
- non vedenti;
- sordi;
- disabili con patologie psichiche e mentali, che danno diritto all’indennità di accompagnamento;
- familiari di disabili gravi, qualora questi ultimi siano a loro carico. Per essere considerati a carico, i disabili devono possedere un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro oppure a 4 mila euro, se si tratta di figli minori di 24 anni.
Per ulteriori dettagli, leggi il seguente articolo: “Comprare un’auto usata con la Legge 104: la possibilità è reale ma attenzione alle regole!”
Quali vetture sono oggetto del beneficio?
I titolari di Legge 104 possono usufruire dei benefici economici per acquistare i seguenti mezzi:
- autovetture per il trasporto di persone, con massimo 9 posti;
- autoveicoli per il trasporto di cose o di persone, con massimo 9 posti;
- veicoli dotati di specifiche attrezzature per trasportare persone disabili;
- autocaravan, con massimo 7 posti;
- motocarrozzette a 3 ruote, con massimo 4 posti;
- motoveicoli a 3 ruote, destinati al trasporto di persone e cose, con massimo 4 posti;
- veicoli a 3 ruote, muniti speciali attrezzature, riservati al trasporto di specifiche cose o di persone in particolari condizioni.
Non perdere il seguente approfondimento: “Fermo amministrativo dell’auto: con legge 104 si gode di una straordinaria agevolazione“.
Il presupposto essenziale per vendere un’auto acquistata con la Legge 104
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 2012, ha specificato che si può procedere alla vendita di un’auto comprata con i vantaggi della Legge 104 solo dopo 4 anni dall’acquisto.
Se non viene rispettato tale limite, il titolare perderà il diritto a usufruire delle agevolazioni economiche per compere successive.
Tale regola, tuttavia, conosce le seguenti eccezioni:
- rottamazione della prima auto comprata con la Legge 104;
- furto del veicolo;
- aggravamento dello stato di salute del disabile, che richiede una nuova auto con diversi adattamenti.
In questi casi, quindi, si può beneficiare dei vantaggi per un nuovo acquisto anche prima di 4 anni dal primo.