Permessi Legge 104 possibile per i conviventi ma non per tutti, qualcuno rimarrà deluso

I permessi di tre giorni della Legge 104 possono essere richiesti anche dal convivente di fatto tenendo conto di alcuni paletti.

Il riconoscimento dei permessi 104 così come del congedo straordinario è soggetto a specifiche direttive INPS.

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In ambito lavorativo i dipendenti disabili e i  caregiver possono godere di importanti agevolazioni. Se la questione della sede più vicina alla propria residenza o a quella del familiare con handicap che si assiste presenta qualche insidia (il datore di lavoro può trasferire il lavoratore in una sede più lontana) al pari del cambio dell’orario di lavoro, i permessi di tre giorni e il congedo straordinario sono benefici sicuri. I titolari di 104 e i caregiver possono assentarsi dal luogo di lavoro e continuare a percepire la retribuzione base.

Le misure presentano, però, dei paletti che disciplinano le agevolazioni. Prendiamo l’esempio del congedo straordinario. Può essere fruito al massimo per due anni e obbliga chi assiste e assistito alla convivenza. Inoltre c’è un ordine di priorità da rispettare nella richiesta.

Con riferimento ai permessi, questi possono essere richiesti anche da due o più caregiver che assistono lo stesso familiare con disabilità ma sempre nel limite massimo di tre giorni al mese. Nella circolare numero 36 del 7 marzo 2022 l’INPS ha fornito chiarimenti circa le istruzioni operative volte al riconoscimento dei permessi Legge 104. Scopriamo quali.

Permessi Legge 104 e convivenza

La circolare di riferimento approfondisce i permessi e il congedo straordinario Legge 104 in favore dei lavoratori del settore privato. Il tema principale è il riconoscimento dei benefici ai parenti dell’altra parte dell’unione civile ma nel testo si leggono altre importanti indicazioni generali con riferimento ai conviventi di fatto.

L’INPS ricorda inizialmente come i dipendenti che assistono coniuge, parenti o affini disabili gravi possono richiedere tre giorni di permesso mensili retribuiti. Aggiunge che nel caso di richiesta del congedo di due anni (anche frazionato) sia necessario rispettare un ordine di priorità che parte dal coniuge e finisce con i parenti di terzo grado conviventi seguiti dai figli non ancora conviventi ma che lo diventeranno presto.

Coniuge, parte dell’unione civile e conviventi di fatto

Al pari dei coniugi uniti in matrimonio, possono richiedere le prestazioni le parti di unioni civili e i conviventi di fatto della persona con handicap grave. Condizione necessaria è che il fine del permesso sia l’assistenza al familiare disabile.

A questo punto è doverosa un’importa puntualizzazione con riferimento ai conviventi. Il coinvolgimento nella richiesta dei permessi e del congedo non riguarda tutti i conviventi o le cosiddette coppie di fatto. Per ottenere il beneficio, infatti, occorrerà che il rapporto di affinità sia riconoscibile.

La convivenza di fatto dà diritto a permessi e congedo se riferibile ad una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Significa, dunque, che il convivente può beneficiare delle prestazioni della Legge 104 solo se permessi e congedo vengono richiesti per prestare assistenza al convivente. 

Non sono concessi se relativi all’assistenza di un parente del convivente anche se con disabilità grave.

Definizione di “convivente” per il riconoscimento dei permessi Legge 104

Per conviventi di fatto si intendono – Legge 76/2016 articolo 1, comma 36 – due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Inoltre non dovranno essere vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio civile oppure unione civile.

Nel caso dell’unione civile viene riconosciuto il rapporto di affinità anche tra la parte dell’unione civile e i parenti dell’altra parte di unione civile. Significa che i dipendenti privati hanno diritto a chiedere i permessi Legge 104 articolo 33 comma 3 sia per assistere l’unito civilmente che parenti di quest’ultimo che vertono in condizioni di disabilità grave accertata.

I conviventi di fatto, invece, possono usufruire dei benefici unicamente per prendersi cura del convivente a cui è legato da un rapporto affettivo riconosciuto.

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