I permessi 104 sono destinati ai lavoratori disabili e ai loro caregivers. Come possono richiederli i dipendenti del settore scolastico?
I docenti e il personale ATA, con contratto sia a tempo indeterminato sia determinato (anche con supplenze brevi), possono beneficiare dei permessi lavorativi stabiliti dalla Legge n. 104/1992, se sono disabili gravi oppure se accudiscono un familiare in stato di gravità.
L’art. 15, comma 6, del CCNL 2007, ripreso dal Contratto 2016/18, regola la disciplina dei permessi 104 per i docenti e in generale, il personale scolastico.
L’INPS, inoltre, specifica che è onere del lavoratore comunicare al Dirigente Scolastico, ogni mese, la pianificazione dei 3 giorni di permesso retribuito, tramite la compilazione degli appositi Moduli di richiesta.
Analizziamo, dunque, la normativa, soffermandoci su un’ipotesi particolare, descritta da un nostro Lettore.
Permessi 104 per il personale scolastico: come si richiedono?
I docenti che intendono beneficiare dei permessi 104, devono presentare domanda al Dirigente Scolastico dell’Istituto presso il quale prestano servizio. All’istanza vanno allegati:
- il verbale rilasciato dalla Commissione medica accertante l’handicap grave oppure il certificato medico dal quale emerge la patologia invalidante, ai sensi dell’ 33, comma 3, della Legge n. 104/92;
- la dichiarazione sostitutiva attestante che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno.
Il richiedente, inoltre, deve certificare la presenza dei requisiti che consentono la fruizione del beneficio.
Il Dirigente, poi, provvedere all’emanazione del decreto autorizzativo della misura.
Dopo il decreto di concessione dell’agevolazione, la stessa richiesta, per conoscenza, deve essere inviata anche all’eventuale istituto di completamento.
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Attività scolastica e libera professione: sono compatibili?
Un Lettore ha inviato il seguente quesito:
“Salve, il docente autorizzato dal D.S. all’esercizio della libera professione, nel periodo in cui usufruisce dei permessi 104 per assistenza a un familiare disabile, si pone in situazione di conflittualità giuridica con lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma? Vorrei chiarimenti. Grazie.”
La normativa scolastica e, in particolare, il D.lgs. n. 297/1994, stabilisce che il personale del settore scuola ha la facoltà, se autorizzato dal Direttore didattico o dal Preside, di esercitare anche la libera professione. C’è, dunque, un’importante peculiarità rispetto alla disciplina che regola il generico rapporto di lavoro pubblico. Per gli altri dipendenti pubblici, infatti, vige il principio dell’incompatibilità tra l’attività lavorativa e la libera professione.
I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche a tempo pieno, invece, possono legittimamente svolgere l’attività libero-professionale, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti. La professione, infatti:
- non deve pregiudicare il ruolo di docente e le attività ad esso connesse;
- deve essere conciliabile con l’orario di servizio scolastico;
- va svolta in maniera autonoma;
- deve essere compiuta previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Un eventuale rifiuto da parte di quest’ultimo deve essere debitamente motivato, indicando tutte le ragioni di pubblico interesse e gli elementi oggettivi e soggettivi che ostacolano la libera professione per il bene della scuola.
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Permessi 104 per docenti: un’importante precisazione
In relazione alla fruizione dei permessi 104 e del congedo straordinario, segnaliamo al nostro Lettore che la decisione spetta al Direttore didattico o al Preside. In pratica, è lo stesso Organo che ha autorizzato lo svolgimento della libera professione a dover concedere ai docenti anche le agevolazioni della Legge 104.
In relazione al congedo straordinario biennale, l’art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000, prevede il diritto per i dipendenti pubblici di fruire dei due anni di aspettativa retribuita, anche in maniera frazionata. Allo stesso tempo, tuttavia, sancisce uno specifico divieto per il dipendente. Durante il congedo, infatti, non può “svolgere un’altra attività lavorativa”. La norma non specifica cosa debba intendersi per “ulteriore attività lavorativa” e, quindi, in essa si ricomprende anche l’esercizio di una libera professione.
Per analogia, tale disciplina si applica anche ai permessi 104. Durante la loro fruizione, dunque, il dipendente scolastico non può dedicarsi ad un’altra attività lavorativa.