L’indennità di accompagnamento è una prestazione volta a supportare economicamente il cittadino invalido non autosufficiente.
L’invalido civile previa visita medica può ottenere l’indennità di accompagnamento non riuscendo a svolgere in autonomia le azioni della vita quotidiana.

I soggetti mutilati o invalidi totali che non riescono a deambulare autonomamente vengono aiutati dallo Stato tramite l’erogazione mensile dell’indennità di accompagnamento. Spetta a tutti i cittadini a condizione che soddisfino specifici requisiti sanitari e che siano residenti in Italia. Non incidono, invece, età e reddito.
Il beneficio viene erogato per dodici mesi a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. L’importo spettante nel 2023 è di 527,16 euro. Chi percepisce l’indennità può svolgere un’attività lavorativa dipendente o autonoma mentre non può ricevere altre prestazioni analoghe come i trattamenti di guerra o di servizio.
Un lettore chiede “Sono un invalido civile al 100% e ho un tumore al rene con terapia chemioterapica ed immunitaria. Ho diritto a percepire l’indennità di accompagnamento?“.
Indennità di accompagnamento, quando è riconosciuta dall’INPS
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riconosce la prestazione ai cittadini che soddisfano questi requisiti
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente, al 100%,
- impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore,
- riconoscimento dell’impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana senza un’assistenza continua,
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale,
- cittadinanza italiana,
- se stranieri comunitari iscrizione all’anagrafe del comune di residenza,
- se stranieri extracomunitari il permesso di soggiorno di almeno un anno,
- la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Invalidità e inabilità, sono la stessa cosa
Il lettore che ci ha posto il quesito dice di essere in possesso dell’invalidità civile al 100%. Tra i requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento si legge inabilità totale. I due termini, invalidità e inabilità, indicano condizioni differenti.
L’invalidità riguarda
- le persone in età lavorativa dai 18 ai 65 anni,
- gli aspetti organici e funzionali,
- la ricaduta sulla capacità lavorativa astratta dell’interessato.
L’inabilità rientra sempre nell’ambito dell’età lavorativa, dei problemi organici e la ricaduta delle condizioni fisiche o psicologiche sulla produzione di reddito. A differenza dell’invalidità, però, l’inabilità riguarda strettamente le capacità lavorative del singolo individuo. La menomazione che comporta il 100% di inabilità per una persona può comportane il 65% per un’altra. Poniamo il caso di un violinista che perde un mignolo. L’inabilità sarà totale. Non sarà lo stesso per chi svolge un lavoro differente.
Un’informazione rilevante
Una puntualizzazione. Da diversi anni la normativa ha stabilito che i minorenni e gli over 65 non dovranno avere necessariamente una percentuale di inabilità del 100% dato che non è possibile dimostrare o presumere una capacità di lavoro per via dell’età. Di conseguenza, la prestazione si potrà ottenere avendo unicamente una difficoltà di deambulazione autonoma riconosciuta oppure la necessità di continua assistenza per l’impossibilità di svolgere autonomamente le attività di vita quotidiane.
Come ottenere l’indennità di accompagnamento
Quanto detto nel paragrafo precedente significa che per capire se l’indennità di accompagnamento spetta o meno sarà necessario presentare apposita domanda, diversa da quella di riconoscimento dell’invalidità civile alla quale ci si è già sottoposti. La nuova richiesta riguarda l’aggravamento delle proprie condizioni in modo tale da far risultare sul verbale “impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita propri dell’età”.
Qualora nel precedente verbale dovesse già risultare tale scritta, allora si potrebbe già ottenere l’indennità di accompagnamento.
Richiesta dell’indennità di accompagnamento
Sul portale dell’INPS si legge come per ottenere la prestazione sia necessario che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale redatto dall’apposita commissione medico legale in seguito ad un accertamento sanitario. Se non dovesse essere stata riconosciuta l’impossibilità di deambulazione o di svolgimento delle attività di vita quotidiane allora occorrerebbe riavviare l’iter di richiesta della visita medica.
La domanda si può presentare online attraverso il portale dell’INPS accedendo con le credenziali digitali (SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa è possibile avvalersi dell’aiuto dei patronati o associazioni di categoria.