Congedo retribuito per lavoratori disabili: quando è possibile assentarsi senza perdere il posto di lavoro?

Il congedo retribuito biennale consente ai caregivers di accudire i familiari. Spetta anche ai lavoratori disabili?

Il congedo retribuito è un’agevolazione introdotta dalla Legge n.151/2001, con  lo scopo di conciliare il dovere di assistenza con la svolgimento dell’attività professionale.

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Congedo retribuito – Internet.tuttogratis.it

I lavoratori affetti da disabilità grave hanno diritto, ai sensi della Legge 104, ai permessi retribuiti. In particolare, possono beneficiare di 3 giorni mensili di assenza dal lavoro (frazionabili anche in ore) oppure di 2 ore di permesso giornaliero.

Il vantaggio è riservato anche ai dipendenti caregivers di familiari disabili.

Per quanto riguarda il congedo straordinario, tuttavia, le regole sono differenti. Analizziamo, dunque, la disciplina legislativa e scopriamo chi può richiedere tale beneficio.

Congedo retribuito: spetta anche ai lavoratori disabili?

In Redazione è giunto il seguente quesito:

Salve, con l’ articolo 3, comma 3, della Legge 104, il disabile può usufruire del concedo straordinario per se stesso, senza l’ ausilio del caregiver? Grazie.”

L’attuale normativa stabilisce che il congedo retribuito spetta ai lavoratori dipendenti che prestano cura e assistenza ad un familiare disabile grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Nel dettaglio, possono fruire di un periodo di aspettativa retribuita dal lavoro, della durata massima di 2 anni. Il beneficio, inoltre, può essere richiesto anche in modalità frazionata (cioè, suddiviso in giorni).

Segnaliamo al nostro gentile Lettore, tuttavia, che, a differenza dei permessi 104, che spettano anche al lavoratore disabile, per il congedo retribuito, tale possibilità è preclusa. Per quale motivo?

Non perdere il seguente approfondimento: “Cambiano congedo straordinario e permessi 104: le novità INPS sono sbalorditive“.

Congedo retribuito per disabili: le ragioni della limitazione

I lavoratori dipendenti affetti da grave disabilità, accertata dalle Commissioni mediche, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, hanno diritto al solo “congedo per gravi motivi personali”. Si tratta di un sussidio completamente diverso dal congedo straordinario della Legge 151. Il congedo per gravi motivi personali, infatti, non è retribuito; non spetta, dunque, al lavoratore richiedente l’indennità mensile per i 2 anni di assenza.

Perché il congedo straordinario spetta solo ai lavoratori dipendenti caregivers e non anche ai soggetti disabili? Il motivo dell’esclusione è, in realtà, molto semplice. La Legge 104 già prevede, per i disabili gravi, diverse agevolazioni fiscali. Sono numerosi, infatti, i benefici riservati agli invalidi civili, come, ad esempio l’indennità di accompagnamento.

Il congedo retribuito biennale, invece, non è disciplinato dalla Legge 104, bensì dalla Legge n.151/2001, il cd. “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Si tratta di un provvedimento che mira a consentire ai familiari che lavorano e che, contemporaneamente, assistono una persona disabile a preservare l’attività professionale. Per questo motivo, possono richiedere la misura solo i dipendenti caregivers e non anche i disabili per se stessi.

In tal senso, il servizio che viene assicurato dal caregiver di una persona disabile viene visto con favore dallo Stato che, dunque, gli concede, a titolo di ricompensa, un’indennità. Quest’ultima è anticipata dal datore di lavoro ma è, di fatti, pagata dall’INPS ed è pari all’ultimo stipendio ricevuto prima della richiesta di congedo.

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Legge 151/2001: obiettivi

La Legge n.104 del 1992, la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, è stata emanata a tutela di tutti coloro che hanno una disabilità. Per questo motivo, rientrano tra le agevolazioni concesse da tale normativa, i 3 giorni di permesso mensile retribuito.

La Legge n.151 del 2001, invece, difende i diritti di coloro che assistono un familiare con disabilità grave e non, direttamente, la persona disabile. È, dunque, errato definire il congedo retribuito biennale come “congedo 104”; tale terminologia, infatti, potrebbe generare degli equivoci.

L’agevolazione era, inizialmente, destinata solo ai genitori di figli disabili, per permetterne l’assistenza senza dover rinunciare al posto di lavoro. Solo successivamente, la possibilità di richiedere il congedo straordinario è stata estesa a tutti i lavoratori dipendenti che dovevano aiutare un familiare non autosufficiente.

Oggi, inoltre, per la fruizione del beneficio è richiesto il rispetto di uno specifico ordine di priorità.

L’obiettivo della Legge n.151/2001, dunque, è differente, perché pone al centro del dibattito la necessità di assicurare idonei strumenti che consentano di conciliare la vita professionale e gli obblighi di cura.

Il nostro Lettore, dunque, potrà usufruire di tutti gli altri vantaggi riservati dall’art. 3, comma 3, della Legge 104.

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