L’INPS ha trasmesso le tabelle con gli importi aggiornati dell’Assegno Unico, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio.
La nuova Circolare INPS n.41 del 7 aprile 2023 contiene tutte le informazioni relative all’Assegno Unico, dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio.
Sono aumentati gli importi spettanti ai nuclei familiari numerosi, a quelli con figli fino a 3 anni e con figli disabili. L’ammontare dell’Assegno Unico 2023 e i limiti ISEE sono stati stabiliti tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo, determinati dall’ISTAT e resi noti con il Comunicato del 17 gennaio 2023.
Vediamo, dunque, cosa stabilisce il provvedimento dell’Istituto di previdenza e quali sono le nuove cifre che verranno erogate ai beneficiari.
Assegno Unico: a quanto ammonta il beneficio?
A partire da gennaio 2023, sono entrate in vigore le modifiche della Legge di Bilancio. In particolare, sono aumentati del 50%:
- le cifre dell’Assegno Unico, relative ai figli a carico minori di 1 anno;
- gli importi destinati ai nuclei familiari con almeno 3 figli, per ogni figlio di età compresa tra 1 e 3 anni. È, però, necessario un ISEE di massimo 40 mila euro;
- le maggiorazioni forfettarie per le famiglie con almeno 4 figli a carico.
Sono, inoltre, aumentate le somme spettanti ai figli disabili maggiorenni. Per coloro che hanno un ISEE pari o inferiore a 16.125 euro, viene erogato un Assegno fino a 189,20 euro.
Facciamo un esempio. In una famiglia ci sono 3 figli. Due sono minorenni (maggiori di 3 anni), di cui uno affetto da disabilità grave, e 1 è maggiorenne, ha meno di 21 anni e frequenta un corso di laurea. L’ISEE, inoltre, è pari a 20 mila euro. Il nucleo familiare avrà diritto alle seguenti somme:
- 169,70 euro per ogni figlio minorenne;
- 82,60 euro per il maggiorenne;
- 102,70 euro per il minorenne disabile;
- 81 euro di maggiorazione per il terzo figlio.
Complessivamente, dunque, verranno erogati 605,70 euro.
A tale importo, infine, dovranno aggiungersi le eventuali maggiorazioni transitorie, introdotte dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 230/2021. Queste maggiorazioni vengono versate se:
- l’ISEE della famiglia del titolare non è maggiore di 25 mila euro;
- sono stati percepiti gli ANF nel 2021.
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Modello ISEE: perché è obbligatorio presentarlo?
Sulla base delle nuove disposizioni stabilite dalla Legge di Bilancio, dal 1° marzo 2023, chi ha presentato, entro il 28 febbraio 2023, la domanda per il sussidio, senza che sia stata respinta, revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non deve ripresentarne una nuova. Bisogna, invece, inviare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), come ogni anno.
Per la determinazione degli importi del mese di gennaio e febbraio, vale l’ISEE 2022; a partire da marzo 2023, invece, viene fatto riferimento all’ISEE 2023.
Attenzione, perché se non viene inoltrata la documentazione, verranno riconosciuti gli importi al minimo di legge. Se, però, l’ISEE dovesse essere presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS effettuerà un conguaglio d’ufficio e verranno accreditate le somme dovute e gli arretrati.
Per comprendere quanto finora specificato, è opportuno fare un esempio. In una famiglia, non beneficiaria di Assegno Unico e Universale, c’è un figlio nato a gennaio 2023. In questo caso, la richiesta per il sussidio relativa al minore potrà essere inoltrata entro 120 giorni dalla nascita; verranno, inoltre, riconosciuti gli arretrati e le due mensilità di novembre e dicembre, per il settimo e l’ottavo mese di gravidanza.
Se il richiedente ha presentato, a marzo 2023, anche l’ISEE in cui è presente il minore, gli importi di novembre e dicembre 2022 verranno determinati applicando le tabelle relative all’anno 2022. Le rate di gennaio e febbraio 2023 e quelle successive, invece, saranno erogate sull’ISEE 2023 e gli importi di quest’anno.
Se, infine, il richiedente ha inviato la domanda per l’Assegno a marzo 2023 e, poi, a giugno 2023, presenta l’ISEE, quest’ultimo avrà rilevanza solo per le rate decorrenti da marzo 2023. Le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022 e gennaio e febbraio 2023), invece, verranno pagate al minimo.
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L’Assegno Unico per i titolari di permesso di soggiorno
Per quanto riguarda l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale a coloro che sono muniti di valido permesso di soggiorno, l’INPS fa riferimento a quanto indicato nel Messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 e nella Circolare n.23/2022.
Tra i titoli validi per ottenere la prestazione, rientra anche quello per protezione temporanea, emesso in favore dei soggetti provenienti dall’Ucraina, che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.