Tramite il portale web dell’INPS, gli utenti possono accedere ad un’utilissima sezione, che consente di gestire la richiesta dei permessi 104.
La funzione “Rinuncia ai benefici” del sito dell’Istituto di previdenza, permette ai titolari dei permessi 104 di segnalare all’Ente la volontà di rinunciare a tale agevolazione.
Attraverso questo nuovo servizio, dunque, l’INPS può ricevere telematicamente le richieste relative ad un’eventuale rinuncia (totale o parziale) al periodo già concesso ai permessi previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992. Vediamo, dunque, quali sono i passaggi da compiere per attivare tale funzionalità.
Permessi 104: cosa prevede il nuovo servizio INPS?
La nuova funzione, disponibile sul sito dell’Ente previdenziale all’indirizzo www.inps.it, prende il nome di “Rinuncia ai benefici”. Accedervi è davvero molto semplice. Basta entrate nella sezione “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande” e selezionare nel menù “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce “Comunicazione di variazione”.
Attraverso tale procedimento, l’utente può presentare istanza di rinuncia per tali prestazioni:
- permessi mensili, previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, finalizzati all’assistenza di un familiare disabile;
- giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992, fruiti dal lavoratore per sé stesso;
- proroga del congedo parentale, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs n. 151 del 26 marzo 2001, e riposi orari a esso alternativi, previsti dall’art. 33, comma 2, della Legge n. 104/1992 e dall’art. 42, comma 1, del D.lgs n. 151/2001.
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Entro quando va effettuata la rinuncia ai permessi 104?
La richiesta di variazione nell’utilizzo dei permessi 104 può essere presentata solo relativamente alle domande in corso di fruizione, nel mese di invio della rinuncia. Questo significa che il periodo richiesto nell’istanza originaria deve ricomprendere (totalmente o parzialmente) il mese in cui si inoltra la comunicazione di variazione. Di conseguenza, la data di rinuncia ai permessi 104, deve rientrare nel mese di presentazione della comunicazione di tale variazione.
Qualora, al momento della richiesta, il periodo da cambiare dovesse essere completamente passato oppure non ancora cominciato, non si potrà inviare istanza di rinuncia alle agevolazioni, tramite questa nuova funzione dell’INPS.
Un esempio può aiutare a capire il meccanismo appena descritto. Il beneficiario ha inviato varie domande, con tali termini:
- data inizio 20 ottobre 2022 – data fine 31 dicembre 2022;
- data inizio 1° gennaio 2023 – data fine 10 febbraio 2023;
- data inizio 10 marzo 2023 – data fine 1° giugno 2023.
Vuole presentare domanda di rinuncia a maggio 2023. In tal caso, potrà presentare la comunicazione solo per la terza domanda, perché è l’unica che ricomprende maggio 2023. Va, dunque, specificata la data di rinuncia, che deve cadere nel mese di presentazione della variazione.
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La procedura per la rinuncia
L’utente che è intenzionato ad usufruire della funzionalità messa a disposizione dall’INPS, deve effettuare alcune semplici operazioni. Dopo l’accesso al pannello e la selezione del tipo di comunicazione di variazione “Rinuncia ai benefici”, dovrà scegliere, tra l’elenco delle domande, quelle per le quali vuole inviare la rinuncia.
Dopo tale passaggio, deve specificare i seguenti dati:
- data di rinuncia all’agevolazione;
- dichiarazione di aver beneficiato o meno, per il mese in corso, dei servizi oggetti della domanda originaria.
Successivamente all’indicazione di tali informazioni, sul portale si aprirà la schermata “Riepilogo dati”, nella quale potranno essere consultate tutte le informazioni relative alla comunicazione di variazione.
Dopo aver confermato l’operazione, la comunicazione verrà protocollata e il richiedente potrà averne un riepilogo e la ricevuta. Per le comunicazioni di variazione dei permessi 104, inoltre, sono disponibili le seguenti opzioni:
- consultazione online, tramite la voce di menù “Consultazione domande”;
- annullamento online, attraverso la sezione “Annullamento domande”. È possibile annullare le richieste di variazione entro 2 giorni dalla data di presentazione.