L’INPS ha chiarito la portata delle modifiche alla normativa relativa ai permessi 104 e al congedo straordinario. Cosa cambia?
Attraverso la Circolare n. 39 del 4 aprile 2023, l’INPS ha specificato le conseguenze delle modifiche relative alle agevolazioni dei permessi 104 e del congedo straordinario, destinati alla cura dei soggetti disabili gravi.
Il Decreto in vigore dal 13 agosto 2022, infatti, ha recepito la direttiva UE relativa alla conciliazione della vita professionale e quella privata, per i genitori caregivers.
L’Istituto di previdenza ha, dunque, illustrato tutte le istruzioni amministrative ai lavoratori dipendenti del settore privato, che intendono presentare domanda per tali agevolazioni.
Permessi 104: il contenuto del Decreto legislativo dello scorso n.105/2022
L’INPS, con la Circolare n. 39 del 4 aprile 2023, ha chiarito le regole operanti per la concessione dei permessi 104 e del congedo straordinario, per l’assistenza di familiari affetti da disabilità grave.
Il Decreto legislativo n. 105 dello scorso giugno, infatti, recependo la direttiva UE n. 1158/2019, ha modificato la normativa finora vigente.
Con il Messaggio n. 3096/2022, l’INPS ha specificato la corretta applicazione:
- dei permessi stabiliti dell’art. 33 della Legge n. 104/1992;
- della proroga del congedo parentale;
- del congedo straordinario, previsto dall’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2001.
Relativamente ai permessi 104, è stata abolita la figura del cd. referente unico dell’assistenza. Prima di tale modifica, infatti, la fruizione dei giorni di permesso non poteva essere concessa a più di un lavoratore dipendente, per assistere lo stesso disabile grave. L’unica eccezione a tale regola riguardava i genitori di minori affetti da disabilità. Cosa cambia con questa decisione?
Permessi 104: le conseguenze dell’abolizione del referente unico
Dal 13 agosto 2022, anche più individui possono inviare domanda per il riconoscimento dei permessi 104, per assistere lo stesso malato (in maniera alternativa). Dovrà, ovviamente, essere garantito il rispetto del limite dei 3 giorni mensili.
Alla richiesta dovrà essere allegata la dichiarazione del disabile, dalla quale si evince la volontà di farsi assistere dal caregiver richiedente.
Alla luce delle modifiche normative, anche le procedure per la domanda dei permessi 104 sono state rinnovate. L’Istituto di previdenza, infatti, sottolinea che “la procedura, a fare data dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni.”
Infine, il Decreto n. 105/2022 ha stabilito che i periodi di prolungamento del congedo parentale non possono tradursi in una riduzione delle ferie, dei riposi o della tredicesima.
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Congedo straordinario: cambia la lista dei beneficiari
La Circolare n. 39 dell’INPS ha elencato anche le innovazioni relative al congedo straordinario, disciplinato dal comma 5 dell’art. 42 del D.L. n. 151/2001.
In tal senso, il D.L. n. 105/2022 ha aggiunto la figura del convivente tra i soggetti che sono abilitati a richiedere il beneficio, al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. Il comma 36 dell’art. 1 della Legge n. 76/2016, a tal riguardo, specifica che “si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Per l’accertamento della convivenza stabile, inoltre, si dovrà tenere conto della dichiarazione anagrafica del comma 1 dell’art. 13 del D.P.R. n. 223/1989.
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Il nuovo ordine di priorità
Alla luce delle ultime novità legislative, dunque, il congedo straordinario può, attualmente, essere richiesto sulla base di tale ordine di priorità:
- coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente e convivente di fatto della persona disabile grave;
- genitori (anche adottivi o affidatari) del disabile, nell’ipotesi di mancanza, decesso o possesso di patologie invalidanti del coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto;
- uno dei figli conviventi del soggetto disabile, se il coniuge, l’unito civilmente, il convivente di fatto ed entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un fratello o una sorella del disabile, in caso di mancanza, decesso o possesso di patologie invalidanti del coniuge, del convivente di fatto, dell’unito civilmente e dei figli;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente del soggetto disabile, nell’ipotesi in cui tutti i soggetti sopra menzionati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
La convivenza con il disabile può anche non sussistere al momento della presentazione della richiesta di congedo straordinario, ma è necessario che venga instaurata prima della sua fruizione.