L’IVA al 4% è una delle agevolazioni fiscali concesse alle persone con disabilità per acquistare sussidi informatici e tecnici.
I cittadini con handicap certificato possono approfittare dell’IVA al 4% per ridurre la spesa di acquisto di strumenti non fabbricati appositamente. A quali condizioni?
L‘Agenzia delle Entrate ha proposto una guida completa alle agevolazioni per i disabili. La normativa tributaria italiana, infatti, mostra un’attenzione particolare verso i soggetti con un handicap fisico, psichico o sensoriale garantendo loro diversi vantaggi. Una lunga lista di benefici di cui approfittare soddisfacendo specifiche condizioni.
Tra le agevolazioni c’è l‘IVA ridotta al 4%. La troviamo, nello specifico, in due casi. Il primo riguarda l’acquisto di autovetture nuove o usate, di optional, di prestazioni di adattamento di veicoli non adattati nonché la cessione di strumenti e accessori usati per l’adattamento.
Il secondo caso concerne, invece, l’acquisto di sussidi tecnici e informatici (tablet, pc e smartphone) da parte di portatori di handicap. I beneficiari possono comprare un numero illimitato di beni godendo dell’IVA al 4% ma ad una precisa condizione. I sussidi dovranno favorire l’autosufficienza. A precisare questa necessità l’Agenzia delle Entrate nel messaggio numero 282 del 2023.
IVA al 4% per disabili, istanza e risposta dell’AdE
Nel messaggio 282 l’AdE risponde alla domanda di una società di commercio al dettaglio e all’ingrosso responsabile della vendita di elaboratori elettronici tra cui cellulari e dispositivi mobili. Alcuni clienti sono disabili e viene loro applicata l’IVA al 4% seguendo le direttive del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto del 14 marzo 1998 articolo 1). I sussidi tecnici e informatici devono essere volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104.
L’istante afferma di aver negato ad un cliente un secondo acquisto avvenuto a breve distanza dal primo con riferimento ad uno stesso prodotto. La domanda è se l’esercente deve verificare un eventuale pregresso acquisto e chiedere spiegazioni sul secondo acquisto qualora la distanza temporale sia ravvicinata (nell’esempio riportato giugno e agosto 2022).
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Su tutti gli ausili e le protesi riguardanti menomazioni funzionali permanenti si deve applicare l’IVA al 4%. In più, l’AdE ricorda che l’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto è applicabile anche in caso di acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei disabili con Legge 104, articolo 3. Rientrano nell’agevolazione apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche
- di comune reperibilità come fax, computer, cellulari, modem,
- fabbricati ad hoc
a condizione che siano destinati all’utilizzo da parte di persone con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
La documentazione da presentare
Al momento dell’acquisto, i beneficiari dovranno produrre una chiara documentazione attestante l’invalidità funzionale rilasciata dall’ASL di competenza territoriale oppure dalla Commissione medica INPS. Sui certificati presentati dovrà chiaramente risultare la corrispondenza tra sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente. Se così non fosse, il disabile dovrà mostrare anche una certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione del nesso.
Chi è in possesso della suddetta documentazione potrà acquistare i sussidi senza alcuna limitazione sulla quantità. Resta l’obbligo per l’esercente (l’istante nel caso dell’interpello presentato) di acquisizione della documentazione necessaria per richiedere l’IVA al 4% al fine di verificare la presenza del nesso funzionale tra sussidio da comprare e menomazione. Ribadiamo, la corrispondenza deve riportare esplicitamente il nesso tra il preciso sussidio che si intende acquistare e la minorazione funzionale permanente.
Con riferimento al caso presentato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate conclude che “alla luce della documentazione fornita in sede di integrazione, risulta assente tale analitica indicazione“.
Cosa si intende per “favorire l’autosufficienza”
Nella guida alle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate puntualizza il riferimento alla necessità che i sussidi informatici e tecnici favoriscano l’autosufficienza. Nello specifico, indica come finalità da conseguire
- facilitare la comunicazione interpersonale,
- agevolare l’elaborazione scritta o grafica,
- facilitare il controllo dell’ambiente,
- semplificare l’accesso all’informazione e alla cultura,
- assistere la riabilitazione.
IVA al 4% anche per l’acquisto di mezzi di ausilio
Per completezza, dopo aver ricordato che l’aliquota ridotta si applica sia in caso di acquisto di un’auto che di sussidi tecnici e informatici, aggiungiamo che lo stesso beneficio è utilizzabile per l’acquisto di mezzi
- di accompagnamento,
- di aiuto alla deambulazione,
- volti al sollevamento delle persone con disabilità.
Nello specifico, tra i beni soggetti all’IVA agevolata troviamo
- le protesi e gli ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti,
- le protesi dentarie,
- gli apparecchi di ortopedia e oculistica,
- servoscala, piattaforme elevatrici e tutti i mezzi volti al superamento delle barriere architettoniche,
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi,
- poltrone e veicoli simili utilizzati dalle persone non deambulanti, anche dotati di motore o meccanismi di propulsione,
- prestazioni di servizi legati a contratti d’appalto riguardanti la realizzazione di opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.