Novità da conoscere in relazione ai Bonus edilizi dopo la Legge di conversione del DL numero 11 del 2023.
Il concorso nella violazione determinante la responsabilità il solido del fornitore e dei cessionari è escluso per i cessionari ad alcune condizioni.
Il Decreto Legge del 16 febbraio 2023 numero 11 ha introdotto misure urgenti in riferimento alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura. La decisione che maggiormente ha colpito i cittadini è stata quella di bloccare le due citate modalità di pagamento per tutti gli interventi iniziati dal 17 febbraio io poi. Una decisione che ha destato rammarico e perplessità tra i contribuenti desiderosi di accedere ai Bonus edilizi.
Oggi scopriremo come la Legge di conversione del DL numero 11/2023 ha modificato alcune iniziali misure soffermandoci sulla documentazione che il cessionario dovrà acquisire per evitare la responsabilità solidale. I cessionari, infatti, per essere esclusi dal concorso nella violazione dovranno dimostrare l’acquisizione del credito di imposta e contestualmente essere in possesso di una specifica documentazione degli interventi. Ma andiamo per gradi.
Bonus edilizi, le modifiche e integrazioni con la conversione del DL 11/2023
Con la conversione definitiva in Legge del Decreto Legge numero 11 del 2023 si applicano modifiche e integrazioni riguardanti
- le deroghe al blocco delle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura,
- l’utilizzo dello sconto in fattura e la cessione del credito per interventi di edilizia libera effettuati dopo il 16 febbraio 2023,
- la possibilità di cedere le spese riguardanti gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche,
- le opzioni permesse in caso di interventi antecedenti al 17 febbraio 2023 a condizione che il contratto preliminare risulti regolarmente registrato oppure che sia stato stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.
Le novità continuano e riguardano
- l’irrilevanza di un progetto in variante alla CILA ai fini dell’aliquota Superbonus per le spese effettuate nel 2023,
- la remissione in bonis per l’asseverazione di efficacia dei lavoro per la riduzione del rischio sismico (bonus edilizi Sismabonus e Super Sismabonus),
- la proroga al 30 settembre del 110% per gli edifici unifamiliari e le unità indipendenti presenti in edifici plurifamiliari,
- remissione in bonis al 30 novembre 2023 se non si è concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023,
- la compensazione dei crediti fiscali dei Bonus edilizi con debiti di autorità impositrici differenti.
Responsabilità solidale del cessionario
Un tema centrale della conversione è stato quello della responsabilità solidale del cessionario. Di cosa si tratta? L’articolo 121 del DL numero 34 del 2020 stabilisce che il recupero dell’importo dell’agevolazione fruita indebitamente riguardi il soggetto beneficiario benché sia rilevata anche la responsabilità in solido
- del fornitore che ha applicato lo sconto,
- dei cessionari.
Se riconosciuto, dunque, il concorso nella violazione con dolo o colpa grave verrà applicata la disciplina del concorso nelle violazioni tributarie ai fini sanzionatori e accertata la responsabilità in solido di fornitori e cessionari in relazione al pagamento dell’importo dell’agevolazione e agli interessi.
Dolo e colpa grave
Il Decreto legge numero 115/2022 ha introdotto, poi, la limitazione al dolo e alla colpa grave per l’attribuzione della responsabilità solidale. Questo con riferimento ai crediti oggetto di sconto in fattura o cessione del credito predisposti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle attestazioni e delle asseverazioni.
Significa che il cedente (diverso dai soggetti qualificati come banche e intermediari finanziari) che coincide con il fornitore deve acquisire – ora per allora – la documentazione ex lege al fine di limitare la responsabilità in solido del cessionario limitatamente ai casi di dolo e colpa grave.
Precisazioni della circolare 33/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
L’AdE ha fornito chiarimenti in riferimento alla responsabilità solidale del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura o la cessione del credito dove manchi la sussistenza – anche parziale – dei requisiti che permettono l’accesso alla detrazione d’imposta.
Quando ricorre il dolo
Nello specifico, ricorre il dolo se il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito. L’esempio proposto dall’Agenzia riporta il caso in cui
- il cessionario concordi preventivamente con il beneficiario le modalità di generazione e fruizione del credito oppure
- il carattere fittizio del credito sia percepibile ad un primo esame
e nonostante ciò si proceda ugualmente con l’acquisizione e la compensazione nel modello F24 ottenendo un beneficio fiscale indebito.
Quando si parla di colpa grave
Si parla di colpa grave, invece, qualora il cessionario ometta in modo macroscopico la diligenza richiesta. L’esempio è il caso in cui l’acquisto dei crediti venga eseguito nonostante
- manchi la documentazione richiesta a supporto,
- sia palese una contraddittorietà della documentazione presentata dal cedente (come un’asseverazione riferita ad un immobile differente da quello oggetto dei Bonus edilizi).
Esclusione della responsabilità in solido
La responsabilità in solido è esclusa qualora i cessionari possano
- dimostrare l’acquisizione del credito d’imposta,
- presentare la documentazione riguardante gli interventi originanti il credito d’imposta per i quali le spese detraibili possono essere oggetto delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
La documentazione da presentare
Con la conversione in Legge del DL 11/2023 la documentazione definitiva da detenere include
- il titolo edilizio abilitativo o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
- la notifica preliminare dell’avvio dei lavoro all’ASL,
- la visura catastale ante operam dell’immobile,
- fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute,
- le asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese,
- la delibera condominiale di approvazione dei lavori con tabella di ripartizione delle spese,
- la documentazione prevista in caso di interventi di efficienza energetica,
- il visto di conformità dei dati relativi ai requisiti di accesso alla detrazione,
- l’attestazione rilasciata dai soggetti con riferimento alla disciplina antiriciclaggio,
- la documentazione prevista per la riduzione del rischio sismico,
- il contratto di appalto,
- attestazione di possesso rilasciata dalla banca in caso di acquisto dei crediti da una società quotata o istituto di credito.