I permessi 104 consentono di assentarsi dal posto di lavoro per assistere un familiare con disabilità. Incideranno a fine carriera in vista del pensionamento?
I tre giorni di permesso al mese sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Approfondiamo i dettagli.

Una lettrice ha posto un quesito. “Sono una precaria che insegna sostegno alla scuola dell’infanzia. Ho mia madre con Legge 104/92 comma tre articolo tre. La segretaria della scuola mi ha detto che è meglio non usufruire dei tre giorni concessi per l’assistenza al disabile perché qualora lo facessi quando andrà in pensione dovrò recuperare tutti i giorni di cui ho usufruito“.
Sciogliamo subito il dubbio della nostra lettrice. I permessi giornalieri spettanti con la Legge 104 sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro. Significa che i periodo di assenza dal posto di lavoro per prendersi cura del familiare disabile grave sono utili ai fine della maturazione di anzianità di servizio così come delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Nessun timore di richiedere, dunque, i permessi anche perché non sfruttandoli si perderanno. Come vedremo approfondendo la misura, infatti, i tre giorni di assenza non goduti non possono essere recuperati se la richiesta non viene inoltrata nello stesso mese in cui se ne ha diritto.
Permessi 104, requisiti da soddisfare
Una volta accertata la corrispondenza tra permessi 104 e maturazione dell’anzianità contributiva è il momento di esplorare la prestazione iniziando dai beneficiari. Hanno diritto ai permessi
- i lavoratori dipendenti maggiorenni portatori di handicap grave,
- lavoratori dipendenti genitori del disabile grave (anche adottivo o affidato),
- coniuge, convivente, parente e affini fino al secondo grado della persona con disabilità grave.
Dal mese di agosto 2022 i caregiver che si occupano di uno stesso soggetto con handicap e, dunque, possono richiedere i permessi 104 sono più di uno. La figura del referente unico è stata eliminata rimanendo comunque nel limite dei tre giorni di assenza al mese.
Aggiungiamo, poi, che possono richiedere la prestazione anche i parenti e affini entro il terzo grado a condizione che i genitori o il coniuge del disabile grave
- abbiano compiuto 65 anni di età
- risultino deceduti, mancanti o invalidi.
Handicap grave, condizione necessaria
Per poter richiedere la prestazione, la persona che si assiste dovrà trovarsi in situazione di disabilità grave accertata da una apposita Commissione Medica Integrata. Lo stato di handicap grave è certificato dalla Legge 104 articolo tre comma tre (il comma 1 non stabilisce la gravità dell’handicap).
Il disabile grave, però, non dovrà essere ricoverato in una struttura assistenziale a tempo pieno. Fanno eccezione tre deroghe
- il disabile si trova nella condizione di dover effettuare visite o terapie al di fuori della struttura in cui risiede,
- la persona con handicap grave necessita dell’assistenza da parte del familiare (deve essere la struttura a richiederla),
- il disabile si trova in stato vegetativo persistente o con prognosi di decesso a breve termine.
Quanti giorni di assenza sono concessi
I disabili possono richiedere ogni mese due ore di permesso giornaliere oppure tre giorni di permesso continuativi o frazionati. I genitori di un figlio disabile entro i tre anni di età possono beneficiare alternativamente
- del prolungamento del congedo parentale per massimo tre anni entro il dodicesimo anno di vita del bambino,
- di due ore di permesso giornaliero,
- di tre giorni di permesso mensili.
Le due ore non sono concesse se il figlio ha età compresa tra 3 e 12 anni. Gli altri benefici, invece, sono richiedibili. I caregiver, poi, possono richiedere solo tre giorni di permesso mensile fruibili anche ad ore.
Ricordiamo che non chiedendo i giorni di permesso nel mese in cui spettano si perderanno. Non vale, infatti, il principio della cumulabilità. Significa che se nel mese di marzo il caregiver o lavoratore non ha chiesto i tre giorni di permesso, ad aprile non potrà chiederne sei ma solamente tre.
Ultime indicazioni generali
Concludiamo con alcune indicazioni di carattere generali che definiscono in modo più completo il quadro della prestazione.
- Per godere dei permessi 104 non è richiesto il requisito della convivenza (al contrario del congedo straordinario di due anni),
- se chi assiste abita a più di 150 chilometri dall’assistito dovrà attestare l’effettivo raggiungimento del familiare con disabilità tramite titolo di viaggio, biglietto del treno o altra documentazione idonea,
- i lavoratori e l’amministrazione hanno l’opportunità di definire con congruo anticipo la somministrazione dei permessi in modo tale da garantire la migliore organizzazione dell’attività scolastica,
- durante l’assenza dal luogo di lavoro è condizione imprescindibile che il dipendente si prenda cura dell’assistito. Non può andare al mare, ad un concerto o in palestra. I permessi, infatti, prevedono ed esigono che il lavoratore presti assistenza al disabile pena l’erogazione di sanzioni.