Ecco la guida completa alla scoperta delle normative e degli obblighi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Le barriere architettoniche sono tutti quegli impedimenti che rappresentano un ostacolo fisico negli spostamenti nella fruizione dei servizi e dei locali per le persone con limitata capacità motoria.
Nella storia dell’ordinamento giuridico italiano sono state introdotte diverse leggi con lo scopo di disciplinare l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia negli immobili privati che nei luoghi pubblici. Per questo motivo, le costruzioni edilizie più recenti prevedono già una filosofia progettuale priva di barriere.
Lo scopo è quello di favorire l’accesso, a tutti i luoghi, alle persone che hanno una ridotta capacità di deambulazione. Così facendo è possibile rendere fruibili gli ambienti a chiunque.
Oggi diamo un’occhiata alla normativa, agli obblighi e alle agevolazioni relative all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Abbattimento barriere architettoniche: diamo un’occhiata alla normativa
Attualmente le normative di riferimento per l’abbattimento della barriera architettoniche sono diverse. Tra queste segnaliamo la legge 104 del 1992, la legge numero 13 del 1989 e il decreto del Presidente della Repubblica 503/1996.
In ogni caso, tutti gli edifici sia pubblici che privati devono rispettare una specifica normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Fermo restando che non tutti gli edifici devono sottostare agli stessi obblighi.
A proposito della legge 13/1989, che fa riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche, essa può essere divisa in tre parti:
- Previsione relativa alla costruzione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di interi edifici;
- Innovazione da mettere in atto su edifici già esistenti, con lo scopo di eliminare le barriere architettoniche;
- Regolare la materia che riguarda la concessione di contributi a fondo perduto, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e ad eliminazione delle suddette barriere.
Attualmente, il testo normativo di riferimento è il decreto ministeriale 236/1989 che fa riferimento proprio alla progettazione che contempla il superamento delle barriere.
Negli articoli del DM si fa riferimento ai criteri generali di progettazione e si presentano le specifiche funzionali e dimensionali, oltre alle soluzioni tecniche che riguardano la progettazione inclusiva.
In effetti, si tratta del primo testo di legge che scende nel dettaglio in merito alla progettazione dei nuovi edifici. Nel testo, infatti, sono riportate le dimensioni e le specifiche tecniche degli ambienti e degli arredi.
Nel decreto sono indicati tre livelli di qualità dello spazio, che fanno riferimento all’accessibilità, alla visitabilità e all’adattabilità.
Soluzioni per l’abbattimento delle barriere
Le normative che prevedono e regolamentano l’abbattimento delle barriere architettoniche fanno esplicito riferimento all’uso dell’ascensore e alla rampa.
Nel primo caso, l’ascensore viene proposto negli edifici di nuova edificazione, purché abbiano le seguenti caratteristiche:
- La cabina deve rispettare le dimensioni minime di un metro e trenta di profondità e 0,95 m di larghezza.
- La porta deve essere di almeno 0,80 m posta sul lato corto.
- La piattaforma prevede la distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 m x 1,50 m.
- All’interno della cabina deve essere presente il campanello d’allarme, il citofono e la luce d’emergenza.
Anche la rampa viene presentata come una soluzione per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche in questo caso è necessario che la costruzione rispetti determinati indicazioni tecniche. La rampa deve avere una larghezza minima di 90 cm, per consentire il transito di una persona su sedia a rotelle.
Ogni 10 metri di lunghezza, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale. Inoltre, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza, in assenza di un parapetto. In ogni caso, la pendenza della rampa non deve essere superiore al 8%.
Agevolazioni fiscali e contributi
A prescindere dalla detrazione fiscale del 75%, che è possibile ottenere accedendo al bonus ristrutturazione, per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono disponibili anche altre agevolazioni.
Di fatto, il suddetto bonus prevede che, l’abbattimento delle barriere architettoniche avvenga nell’ambito di un intervento edilizio più ampio.
Tuttavia, la normativa italiana prevede la possibilità di eliminare le barriere architettoniche sia all’interno di lavori di manutenzione straordinaria, che nell’ambito di lavori di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria.
Di fatto, in base a quanto stabilito dall’articolo 16 bis del Testo Unico, le spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche sono soggette a detrazione ai fini IRPEF.
Per quanto riguarda il trattamento IVA, le fatture che fanno riferimento alla realizzazione di opere finalizzate al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche prevedono l’applicazione di un’imposta agevolata del 4%.