Detrazione fiscale e soluzioni parallele. Il Superbonus mantiene diverse opzioni di fruizione, a vantaggio di beneficiari e imprese.
È evidente che la detrazione del 110% sui costi sostenuti per opere di ristrutturazione o edificazione rappresenti la via preferenziale per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dal Superbonus.
La misura principale fra quelle relative agli interventi edilizi ma che, dalla sua introduzione, ha più volte incontrato terreni scivolosi, soprattutto in materia di cessione del credito. Ovvero, l’opzione più gettonata tra quelle utili al beneficio della detrazione tanto da lasciar intendere che fosse praticamente l’unica. In realtà, il Superbonus concede delle alternative alla detrazione, abbastanza numerose da ampliare non solo il ventaglio delle possibilità di agevolazione ma da diversificare in buona misura l’offerta relativa al beneficio concesso. La Legge di Bilancio 2023 ha fissato nuovi paletti di fruizione, rendendo comunque appetibile la possibilità di beneficiare dello strumento di detrazione.
Con un’attenzione obbligatoria ai tempi concessi, visto che il Superbonus andrà via via riducendo il proprio raggio di azione (sempre in un’ottica detrattiva) da qui al 2024. Già nel 2023, per gli interventi inerenti esclusivamente all’anno in corso, la legge prevede una revisione dei tempi utili alla detrazione in forma piena, limitando sensibilmente il ventaglio dei beneficiari. Nello specifico, resta al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Con la condizione inderogabile che, al 30 settembre 2022, fosse già stato svolto perlomeno il 30% dei lavori. Altrimenti, la detrazione scenderà al 90% già quest’anno, per poi decrescere in aliquote quali 70% (spese sostenute entro il 31 dicembre 2024) e 65% (31 dicembre 2025).
Superbonus, cosa c’è oltre la detrazione: limiti e (possibili) vantaggi
La detrazione fiscale, anche negli anni a venire, si manterrà su percentuali interessanti. Sia pure limitanti rispetto a determinate tipologie di intervento. A ogni modo, tanto nel 2023 quanto negli anni in cui il Superbonus resterà attivo, i dettami del Decreto Rilancio continueranno a far fede per quel che riguarda le vie alternative. È l’articolo 121 del suddetto provvedimento a fissare i termini e le condizioni necessarie affinché il contribuente possa scegliere ulteriori strade. E il quadro è piuttosto complesso. Ad esempio, un paio di categorie di contribuenti potranno optare per sconto diretto sul corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti oppure, come detto, per la cessione di un credito di imposta. Procedura prediletta ma che, sulla base di qualche deficit normativo, aveva creato i presupposti di una fruizione indebita e rallentamenti ingenti a seguito del blocco preventivo.
Nella fattispecie, avranno facoltà di esercitare tali opzioni coloro che:
- fino al 31 dicembre 2025 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus;
- negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 effettuano spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 dell’articolo 121.
Nella seconda voce, rientrano gli interventi connessi a recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica (inclusa l’installazione di pannelli fotovoltaici), antisismica, recupero o restauro della facciata. Attenzione però: come detto, per gli interventi sopra elencati che danno diritto al Superbonus è possibile esercitare l’opzione relativamente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Sconto o cessione del credito: le differenze
Le opzioni previste, riguardano quindi tanto lo sconto quanto la cessione del credito. Con differenze sostanziali nella natura stessa delle possibilità ma in qualche modo contigue. Nel primo caso, l’importo detratto dalle spese sarà anticipato dal fornitore dei servizi di intervento agevolato. Salvo poi recuperarlo sotto forma di credito di imposta, d’importo pari alla detrazione spettante o, comunque, alla somma relativa allo sconto applicato. Tale credito sarà cedibile anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.
Per quanto riguarda la cessione del credito d’imposta, l’importo sarà pari alla somma della detrazione spettante e sarà effettuata a beneficio di altri soggetti senza facoltà di cessione successiva. Fatta eccezione per i casi in cui venga effettuata nei confronti di banche e intermediari iscritti all’albo ai sensi dell’art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria. Va ricordato che solo i crediti già oggetto di cessione o sconto entro il 16 febbraio 2022 potranno essere a loro volta ceduti ad altri soggetti. Unicamente per una sola ulteriore cessione. Entrambe le soluzioni potranno essere applicate per gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus.