La detrazione sugli interessi passivi è prevista dalla normativa in materia di mutuo. Ma cosa succede in caso di finanziamento cointestato?
Le disponibilità economiche rappresentano la base imprescindibile. Le condizioni del mercato immobiliare, però, fanno tutto il resto.
La combinazione dei fattori, determina se la richiesta di un mutuo possa essere fattibile o meno. Non solo per i potenziali acquirenti di un immobile ma anche per l’istituto di credito che andrà a prendere in carico la richiesta, per il quale una garanzia di base sarà indispensabile. Tanto quanto, per il richiedente, lo sarà capire il tasso di interesse applicato e la convenienza nella stipula di un mutuo a tasso fisso piuttosto che variabile. Un distinguo che, a bocce ferme, non avrebbe forse nemmeno ragion d’essere e il momento storico lo sta indirettamente dimostrando visto che l’altalena delle percentuali dei tassi variabili ha finito per consegnare rate che, in alcuni casi, sono più che raddoppiate. In generale, molto dipende dall’offerta della banca, tenendo presente che non in tutti i periodi l’inflazione viaggia sui ritmi di quella attuale.
Detto questo, tornando alle garanzie da fornire, di recente il potenziamento del Fondo destinato ai giovani ha permesso di allargare il fronte dei richiedenti, nonostante il mercato complessivo abbia risentito di un quadro piuttosto complesso, il quale ha tutt’altro che favorito la stabilità economica degli under 35 (ai quali sono destinate le risorse). A ogni modo, per chi fosse riuscito ad accendere il proprio mutuo, tasso fisso o variabile, le condizioni generali cambieranno a seconda dell’accordo stipulato con l’istituto di credito, almeno per quel che riguarda la rateizzazione comprensiva di interessi. È chiaro, comunque, che un contratto di questo tipo riceve una sua connotazione anche dal punto di vista fiscale. In particolare per quel che riguarda i cosiddetti interessi passivi.
Mutuo e interessi passivi: le regole dal punto di vista fiscale
La configurazione degli interessi è propria di ogni prestito, si tratti di un mutuo piuttosto che di un finanziamento concesso per ragioni diverse. In presenza di un prestito connesso a un’ipoteca sull’acquisto di un’unità immobiliare, nello specifico destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, la detrazione dall’imposta lorda sarà pari al 19%. Calcolata proprio sugli interessi da corrispondere, inclusivi dei relativi oneri accessori, oltre che delle eventuali quote di rivalutazione connesse alle clausole di indicizzazione. Attenzione: il requisito di destinazione dell’immobile ad abitazione principale sarà essenziale al fine di ottenere la detrazione al 19%. Questo perché, in caso di mutuo acceso, il regime fiscale vigente concederà una detrazione specifica, che non sarà applicabile qualora la stipula riguardasse un finanziamento per la seconda casa.
L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dovrà figurare come tale entro i primi 6 mesi dalla data di acquisto. Inoltre, l’acquisizione dovrà essere arrivata a compimento (in tutti i suoi passaggi) nei 6 mesi precedenti o successivi alla data di stipula del mutuo. Va ricordato che, a norma di legge, per abitazione principale si intenderà l’immobile nel quale contribuente e familiari risiedono abitualmente. Una precisazione necessaria considerando che, di recente, alcuni chiarimenti sul tema hanno interessato l’ambito fiscale, soprattutto per quel che concerne il pagamento dell’Imu sul secondo immobile di proprietà. In sostanza, al fine della detrazione, è necessario che il contribuente figuri contemporaneamente come intestatario del mutuo e proprietario dell’abitazione. È tuttavia necessario che non figuri una coincidenza fra quota di proprietà e di detrazione spettante sugli interessi passivi.
La detrazione in caso di cessione
È interessante notare come, in caso di cessione al cointestatario della quota di proprietà, la detrazione verrebbe mantenuta anche se nell’anno in corso fosse stato acceso un nuovo contratto di mutuo. Nella fattispecie, il contraente potrà richiedere la quota detraibile anche per il finanziamento ottenuto ex novo. L’unica postilla riguarda l’importo complessivo, riferito peraltro a entrambi i mutui: al fine della detrazione, infatti, la percentuale prevista non potrà essere applicata a un importo superiore a 4 mila euro. Nel successivo periodo d’imposta, il contribuente avrà la possibilità di detrarre sul medesimo limite d’importo ma con riferimento agli interessi passivi previsti dal nuovo mutuo.