Quando scatta la fatturazione elettronica per il regime forfetario? L’Agenzia delle Entrate fa luce sul dubbio dei contribuenti.
Durante la pandemia, la politica dei bonus e delle agevolazioni fiscali è stata pensata per venire incontro, per quanto possibile, a tutte le tipologie di contribuenti.
Non tutti, però, hanno ottenuto un’equiparazione definitiva. E, inevitabilmente, qualcuno è rimasto indietro. Pur ritrovandosi, in alcuni casi, a patire condizioni lavorative (e retributive) decisamente precarie. È il caso delle piccole Partite Iva o, più nello specifico, dei lavoratori autonomi, perlopiù in ritardo, nel momento peggiore della pandemia, nell’ottenimento di forme di supporto diretto al reddito. Questo ha finito per creare qualche dubbio ed equivoco circa la reale portata delle misure a disposizione per le Partite Iva, rendendo necessari alcuni chiarimenti anche sulla natura stessa dei lavoratori autonomi. La configurazione nel cosiddetto regime forfetario, ad esempio, fa riferimento a quei lavoratori che esercitano un’attività di impresa o una professione in forma individuale.
Costoro, chiaramente, per rientrare nel regime forfetario ai sensi della Legge di stabilità del 2015, dovrà disporre di un volume d’affari ridotto. Tali condizioni, applicabili dall’1 gennaio 2015, sono state modificate nella successiva Legge di stabilità (2016), senza tuttavia intaccare il quadro complessivo relativo a requisiti e diritti. Il regime forfetario prevede infatti semplificazioni Iva a fini contabili e, inoltre, consente la determinazione del reddito assoggettato a un’imposta unica sostitutiva. Inoltre, lo stesso regime contributivo sarà opzionale per le imprese. L’accesso a tale configurazione dovrà essere subordinata alla presenza di un ricavo percepito non superiore a determinati limiti, diversificati in base al Codice ATECO di riferimento.
Regime forfetario e obbligo di fatturazione elettronica: cosa dice la legge
È chiaro che l’accesso al regime agevolato non potrà prescindere dall’assenza delle cause di esclusione. Nello specifico, il forfetario o il trattamento speciale a fini Iva non sarà concesso a coloro che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- ai non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.
Quest’ultima voce fa parte delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, contestualmente all’abrogazione del requisito dell’attività autonoma in forma prevalente rispetto al reddito da lavoro dipendente eventualmente percepito. In sostanza, il regime forfetario dovrà basarsi in forma esclusiva su redditi da lavoro autonomo.
La fattura elettronica
Va inoltre ricordato che, a partire dal 2021, per i contribuenti inquadrati nel regime forfetario è stato disposto l’obbligo di fatturazione elettronica. In questo caso, però, fanno fede alcune disposizioni particolareggiate, relative agli stessi lavoratori autonomi sulla base di quanto previsto dall’art. 18 del Dl 36/2022 sui compensi ragguagliati da anno. Nella fattispecie, la questione riguarda il limite di 25 mila euro complessivi in termini di ricavi ottenuti. La normativa vigente prevede l’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti coloro che abbiano percepito importi superiori a 25 mila euro, nel 2022, esclusivamente a partire dall’1 luglio 2022.
Per i restanti soggetti, l’obbligo scatterà a partire dall’1 gennaio 2024. Pertanto, saranno tenuti alla fatturazione elettronica gli autonomi che avranno superato tali soglie nei due anni precedenti alla decorrenza dell’obbligo stesso. Ad esempio, come precisato dalla circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti con ricavi superiori a 25 mila euro già nel 2021, sono tenuti alla fatturazione elettronica già dall’1 luglio 2022. Dal 2024, l’obbligo sarà esteso indipendentemente dai ricavi percepiti.