Tutti gli aspetti della Legge 104: cosa è indispensabile sapere

Come funziona e a chi è rivolto il Congedo straordinario con Legge 104? I dettagli possono fare la differenza.

In quanto legge, anche la 104 del 1992 ha molti punti al di fuori dei riflettori dei beneficiari stessi. Una serie di passaggi normativi, cavilli e commi vari in grado di determinare agevolazioni e diritti.

Legge 104
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Il principio dell’ordinamento italiano regolato dalla Legge 104, in generale, disciplina proprio gli effetti di semplificazione e assistenza per chi verte in condizione di handicap o disabilità. Non solo: inclusi nel novero dei benefici anche coloro che, come familiari, prestano la loro assistenza al parente disabile, usufruendo di indennità quali permessi retribuiti e detrazioni fiscali su spese mediche e cure specifiche. Un quadro piuttosto esteso che, nella fattispecie, poggia sulla volontà di fornire a tali categorie di cittadini sia un supporto in termini di assistenza che un’integrazione sociale. Il che, chiaramente, viene declinato in misure varie, perlopiù di natura assistenziale o di semplificazione dell’ordinario.

Le agevolazioni per gli aventi diritto variano a seconda della patologia o del grado di invalidità attribuito. A ogni modo, in ambito fiscale, vengono configurate come detrazioni o deduzioni, tassazioni agevolate (ad esempio l’Iva al 4% su determinati acquisti, anche di veicoli) e altri provvedimenti connessi alle spese sostenute. Sul piano lavorativo, invece, si va dai permessi retribuiti (anche per i caregiver) fino a un massimo di tre al mese, da destinare alla cura del soggetto disabile, ai congedi straordinari, anch’essi retribuiti. In questo caso, il periodo d’assenza dal lavoro si estenderebbe per un massimo di due anni, anche non continuativi, con retribuzione proporzionale e possibilità (a determinate condizioni) di contribuzione ai fini pensionistici.

Legge 104 e congedo: chi ne ha diritto e come richiederlo

Un punto chiave quello delle agevolazioni sul lavoro. In primis perché consentono una prossimità fattiva al parente disabile e, in secondo luogo, per meglio bilanciare la propria vita quotidiana con la necessità di praticare un’assistenza più o meno continuativa al proprio familiare. La distinzione fra permessi e congedo è direttamente connessa al tipo di patologia sofferta dal disabile e dalla necessità, diversa a seconda i casi, del fornire una certa tipologia di assistenza. È evidente che il congedo straordinario, in quanto tale e pensato su un arco temporale più esteso, possa tornare utile qualora le condizioni del soggetto disabile fossero particolarmente gravi. La Legge 104 tocca il tema che, tuttavia, trova connotazione definitiva con la legge n. 53/2000, precisamente all’articolo 4, comma 2, dove si precisa che il congedo, continuativo o frazionato, potrà essere richiesto “per gravi e documentati motivi familiari”.

La possibilità di richiesta è concessa a tutti i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tutti dovranno comunque tener presente del periodo di fruizione non superiore a due anni (anche in caso fossero presenti in famiglia più persone disabili) e, soprattutto, del requisito della convivenza. Inoltre, il congedo non è computato all’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore avrà la possibilità di procedere al riscatto, quindi al versamento dei contributi calcolati in base al criterio della prosecuzione volontaria. A parità di condizioni, tuttavia, l’assistenza al disabile prevede un ordine di priorità, stabilito dal D. Lgs. 151/2001 (e successive modifiche). Nello specifico, sarà rispettato il seguente ordine di precedenza:

  • coniuge convivente del disabile in situazione di gravità;
  • genitori biologici o adottivi /affidatari;
  • figlio o fratelli e sorelle o ai parenti e affini entro il terzo grado conviventi.

Domanda e indennizzo

La domanda di congedo straordinario dovrà essere presentata all’Inps corredata dal certificato attestante la disabilità grave. Il modello di riferimento è indicato dal cod. SR10. La pratica dovrà essere espletata per via telematica, compilando i campi obbligatori, oppure tramite mediazione di un Caf o patronato. Sarà premura dell’Inps inviare il responso sia in caso di esito positivo che negativo. Nella seconda ipotesi, con motivazioni a supporto di tale decisione. L’indennizzo percepito ai sensi dell’art. 42, sarà quantificato in base alle voci fisse della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente al congedo richiesto. L’importo non supererà comunque la somma annua calcolata ogni dodici mesi e che, al 2023, si attesta a 53.686,65 euro.

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