Congedo con 104, strade diverse: come cambia da pubblico a privato

La Legge 104 concede la possibilità di un congedo straordinario tanto ai lavoratori del pubblico quanto del privato. A cambiare è l’istanza.

Più che una distinzione, quella fra lavoro in ambito pubblico e privato, in molti casi, rappresenta una vera e priora divergenza. Soprattutto per quel che riguarda determinate garanzie sui diritti spettanti ai lavoratori.

Congedo 104 pubblico privato
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Difficoltà che, tuttavia, non avrebbero motivo di palesarsi, specie per quel che riguarda le indennità connesse alla Legge 104. Qualunque sia l’ambito, infatti, il quadro di agevolazioni riguarda tanto i lavoratori del pubblico quanto quelli del privato, con alcuni distinzioni frutto più che altro di differenziazioni di natura pratica. Tutte o quasi riguardanti tempi e modalità di presentazione della domanda. Nel caso del congedo straordinario, ad esempio, a cambiare saranno anche le tempistiche necessarie all’evasione delle richieste. Si fa riferimento alla misura di assenza temporanea dal lavoro, in forma retribuita, concessa ai lavoratori dipendenti che, parallelamente al proprio impiego, svolgono assistenza a un familiare in stato di disabilità grave.

L’agevolazione è concessa ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104. E riguarda, indifferentemente, i lavoratori pubblici e i privati, con l’unica eccezione degli autonomi, i quali non potranno accedere all’agevolazione in quanto privi di un inquadramento contrattuale vincolato a orari lavorativi. Resta fuori dal beneficio anche chi svolge lavori a domicilio, gli addetti ai servizi domestici e familiari, i parasubordinati e i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale. Per tutti gli aventi diritto, vige l’obbligo di convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità, da instaurare, eventualmente, entro l’inizio del periodo di congedo richiesto, per poi conservarla per tutta la durata.

Congedo straordinario, pubblico e privato: tempi e modalità dell’istanza

Il congedo straordinario, in termini di benefici concessi, non modificherà i suoi effetti se, a richiederlo, fosse un lavoratore pubblico o privato. La domanda avrà validità a decorrere dalla sua presentazione e sarà possibile, in entrambi i casi, chiedere fino a un massimo di due anni di congedo retribuito nell’arco della vita lavorativa, da fruire in modo continuato oppure frazionabili in giorni o settimane. Inoltre, il limite dei ventiquattro mesi costituisce un tetto inderogabile, valido per ogni parente disabile grave, qualora ve ne fosse più di uno all’interno del medesimo nucleo familiare. In questi casi, infatti, il lavoratore potrà richiedere un congedo straordinario per ognuno dei familiari in tale condizione, senza tuttavia superare il limite complessivo dei due anni totali. La legge, in pratica, non prevede il cosiddetto “raddoppio”.

I punti di divergenza, riguardano quindi i dettagli tecnici della modalità di richiesta. Il presupposto di base è sempre la Legge 104 ma con sostanziali differenze sui tempi necessari alla presentazione della domanda e ai suoi tempi di evasione. Nello specifico:

  • domanda presentata all’amministrazione o all’ente di appartenenza, con congedo concesso entro 60 giorni dalla richiesta (settore pubblico);
  • domanda all’Inps in via telematica, con decorrenza dalla data indicata sulla domanda salvo diverse indicazioni (settore privato).

Come inviare la domanda per assistenza disabile: settore pubblico

Le differenze sul congedo sono quindi puramente di natura tecnica. Un dipendente del settore pubblico, dovrà inoltrare la propria istanza all’amministrazione di appartenenza, senza affidarsi a un modulo precompilato, provvedendo però ad allegare alla propria domanda una serie di documenti obbligatori. In primis, la certificazione relativa allo stato di disabilità del proprio familiare, oltre a dover specificare il grado di parentela e i dati anagrafici propri e del familiare stesso. Inoltre, dovrà essere dimostrata la convivenza con la persona da assistere.

Come inviare la domanda per assistenza disabile: settore privato

Un dipendente privato, invece, avrà la possibilità di espletare le pratiche in via telematica, attraverso il sito web dell’Inps (obbligatorio il possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns). Sulla piattaforma, basterà selezionare il tasto “Invio online di Domande di Prestazioni a Sostegno del reddito“. In alternativa, ci si potrà rivolgere a un Caf o a un patronato, nonché contattare direttamente l’Inps chiamando al numero 803 164 da rete fissa o allo 06/164 164 da rete mobile. Il congedo andrà a decorrere dalla data di presentazione della domanda, anche se il datore di lavoro potrà riservarsi il diritto di attendere il via libera dell’Inps, nonostante questi non faccia riferimento, in alcuna normativa, sugli eventuali tempi di comunicazione con l’azienda.

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