Bonus barriere architettoniche, ok per il 2023 ma c’è chi resta fuori

L’Agenzia delle Entrate regola gli ambiti di beneficio del Bonus barriere architettoniche. C’è però chi non avrà diritto alla detrazione.

Esteso fino al 31 dicembre 2025, il Bonus relativo alle Barriere architettoniche continuerà a fornire la sua detrazione al 75%. Chiaramente per gli interventi che mirano al loro superamento.

Bonus barriere architettoniche
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La conferma è arrivata con la Legge di Bilancio 2023 e, direttamente, anche dall’Agenzia delle Entrate, che chiarisce via Fisco Oggi alcuni passaggi della normativa che regola la principale delle agevolazioni fiscali in materia di rimozione degli elementi costruttivi che possono potenzialmente ostacolare la mobilità o la fruizione di servizi da parte dei disabili. L’ente, nello specifico, ha chiarito gli ambiti di intervento ritenuti congrui per la detrazione fiscale delle spese, ribadendo la connessione diretta del Bonus barriere architettoniche all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio. Si tratta, a tutti gli effetti, di una detrazione Irpef del 75% fino a concorrenza del suo ammontare, in relazione alle spese sostenute per interventi di rimozione e superamento su edifici già esistenti.

Altro riferimento normativo, il DM n. 236/1989, che regola i vincoli obbligatori necessari affinché gli interventi in questione siano finalizzati realmente a garantire l’accessibilità e l’adattabilità degli edifici privati di edilizia residenziale. In sostanza, perché la detrazione sia concessa, l’intervento eseguito dovrà essere configurato esclusivamente in tal senso, sia in caso di edifici che di singole unità immobiliari. Stesso discorso in caso di sostituzione degli impianti funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche. Va inoltre precisato come, in base alla circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, tali interventi vadano considerati solo su edifici già esistenti. La detrazione non sarà concessa per lavori eseguiti nell’ambito di una ristrutturazione edilizia.

Bonus barriere architettoniche: quando non spetta la detrazione

Quello sopra esposto, costituisce un caso limite, che argina le estensioni normative del Bonus relativo alla rimozione delle barriere architettoniche. È la stessa Agenzia delle Entrate a individuare le categorie dei beneficiari ammessi al bonus, ossia le persone fisiche così come gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale. Ma anche società semplici, associazioni tra professionisti e tutti i soggetti con redditi derivanti da impresa, sia persone fisiche che società di persone o capitali. Un ventaglio piuttosto esteso, tenendo comunque presente che la detrazione sarà ripartita in cinque quote annuali di importo cosante e su spese complessive che non dovranno andare oltre un certo limite. Al momento, il bonus prevede i seguenti massimali di spesa:

  • 50 mila euro: edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • 40 mila euro: moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (qualora ve ne fossero da due a otto);
  • 30 mila euro: da moltiplicare per le varie componenti dell’unità immobiliare a partire dalla nona.

Se l’intervento dovesse riguardare un edificio condominiale, sarà facoltà di ciascun condomino calcolare la propria detrazione sulla spesa, attribuita sulla base dei millesimi di proprietà ed effettivamente rimborsata. In questi casi, al fine della realizzazione degli interventi, basterà la maggioranza semplice in assemblea (un terzo del valore millesimale).

Bonus, chi resta fuori

Come detto, la ristrutturazione edilizia non sarà un contesto preso in considerazione per la validità della detrazione. Inoltre, il bonus non spetterà a chi possiede esclusivamente dei redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Questo perché, in tali casi, mancherà un’imposta lorda sulla quale provvedere a operare la detrazione. Sulla rimozione delle barriere architettoniche in ambito condominiale, sarà fondamentale una delibera assembleare, prevista dall’art. 1, comma 365 della Legge di Bilancio 2023, pur restando valida la maggioranza semplificata. Il bonus consente, infine, anche la fruizione diversificata, ossia con uno sconto in fattura o con cessione del credito in luogo della detrazione del 75%. In questi casi, però, il richiedente dovrà presentare debito visto di conformità.

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