Superbonus, novità 2023: cosa cambia col General Contractor

Il Superbonus e la figura di “general contractor” vanno di pari passo. Almeno laddove si decida di affidarsi a una sorta di intermediazione.

Fra le misure dibattute in aula prima dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023, il Superbonus è stata forse l’unica che ha trascinato con sé una discussione politica decisamente precedente all’insediamento del Governo Meloni.

Superbonus General Contractor
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Per quanto l’idea di fondo per una revisione della misura fosse tutto sommato concordata, la Manovra ha fissato i punti in modo definitivo, rivedendo in modo sostanziale non solo le modalità di fruizione della principale delle agevolazioni edilizie, ma anche i tempi. Con qualche messa a punto necessaria per fissare i paletti entro i quali muoversi per rispettare i requisiti base e quelli previsti per il mantenimento degli effetti del Superbonus in corso d’opera. L’obiettivo era sostanzialmente quello di regolamentare il provvedimento per accompagnare il processo di accantonamento.

Mantenendo quindi gli effetti (anche se con qualche accorgimento, come l’obbligo dell’attestazione Soa per la partecipazione alle gare di appalto pubblico), al fine di ridurre progressivamente l’apporto di risorse per convogliare i fondi su altri settori. In questo senso, la misura più evidente è stata la riduzione della percentuale di detrazione per i lavori iniziati nel 2023, dal vecchio 110% all’attuale 90%.

La disposizione, tuttavia, non riguarderà chi utilizzerà il Superbonus nell’ambito del terzo settore, in particolare nell’esercizio di servizi socio-sanitari e assistenziali. Costoro, infatti, continueranno a beneficiare dell’agevolazione con l’aliquota piena (110%) fino al 2025. A patto che i membri dei Consigli di amministrazione delle società richiedenti non percepiscano compenso. In sostanza, sarà necessario operare senza fini di lucro. Una piccola estensione per l’aliquota piena è stata prevista anche per le spese sostenute da persone fisiche su edifici unifamiliari (le cosiddette “villette”), per le quali è prevista una proroga fino al 31 marzo 2023. Tuttavia, la Legge di Bilancio ha fissato anche altri punti. Fra i quali, particolare interesse sta riscontrando la figura del “contraente generale” o “general contractor”.

Superbonus, chi è il “general contractor”: il caso di appalto senza rappresentanza

Una figura, quella del general contractor, che ha lasciato più di qualche dubbio rispetto alla sua introduzione nell’ambito di un quadro normativo. Anche se, a dir la verità, non si tratta di una categoria di per sé “nuova”. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema quasi due anni fa, in particolare con la Risposta a interpello n. 254 del 15 aprile 2021 e quella n. 261 del 19 aprile 2021, nelle quali ha fornito le indicazioni sul caso di appalto a un soggetto unico tramite contratto di mandato senza rappresentanza. In pratica, una situazione in cui il contribuente mandatario dell’appalto accede al Superbonus esercitando un’opzione per lo sconto in fattura come “contraente generale”. Fatturando, quindi, per la realizzazione di interventi specifici, sia per lo svolgimento dei lavori che per il disbrigo di pratiche amministrative (ad esempio il visto di conformità).

Con la risposta n. 254, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito all’affidamento dei lavori a un general contractor da parte di un privato. In questo caso, si pone l’esempio di un contribuente riferisce di voler realizzare interventi su un edificio unifamiliare con impianto autonomo per i principali servizi (idrico, di scarico, riscaldamento), il quale concederà gli interventi a un unico soggetto che agirà come contraente. Questi, in un singolo contratto, opererà tutti i servizi di fornitura e posa in opera degli interventi. Un concetto che sarà sostanzialmente valido anche nel caso in cui l’istante non fosse un privato. L’accesso al Superbonus, così come l’esercizio dello sconto in fattura, sarà valido esclusivamente in relazione ai costi fatturati dall’impresa in qualità di general contractor. L’Agenzia delle Entrate ha precisato (Circolare n. 30/E del 2020) che le spese immediatamente correlabili agli interventi utili per la detrazione saranno le uniche considerate agevolabili.

La presenza di tale figura, in pratica, assumerà l’onere di intermediazione sulla base di una commissione sull’importo dei lavori. Assicurando però il disbrigo delle pratiche burocratiche e la realizzazione dei lavori offerti dalla ditta raggiunta.

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