Buoni fruttiferi cointestati: cosa succede in caso di morte?

La Corte di Cassazione, con una sentenza, ha confermato il diritto degli eredi in merito ai buoni fruttiferi cointestati.

I buoni fruttiferi postali sono strumenti di risparmio emessi da Poste Italiane e rappresentano uno dei prodotti finanziari più apprezzati dagli italiani.

Buoni fruttiferi cointestati
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I buoni fruttiferi possono essere anche cointestati. Ciò vuol dire che il prodotto finanziario è caratterizzato dalla presenza di due o più titolari.

Cosa succede in caso di morte di uno dei cointestatari?

Buoni fruttiferi cointestati: di cosa si tratta

I buoni fruttiferi cointestati sono stati nuovamente trattati dalla Corte di Cassazione, che ha emesso un’ordinanza, datata 10 febbraio 2022, in cui è tornata ad affrontare il problema in merito al diritto di chiedere il rimborso del cointestatario superstite.

La Cassazione si è soffermata soprattutto sui buoni riportanti la dicitura pari facoltà di rimborso, generalmente indicata anche con l’acronimo PFR.

Quando si opta per questa tipologia di buono fruttifero, si crea un’obbligazione solidale che permette al creditore di avere diritto all’intera prestazione del debitore. Tuttavia, Poste Italiane per approvare la riscossione del buono chiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, ovvero gli eredi del defunto.

Il caso che ha dato origine all’ordinanza

Il caso che ha dato origine all’ordinanza parte da una madre e un figlio cointestatario di alcuni buoni fruttiferi postali, di tipo BFP.

Alla morte della madre, in base alle regole di successione, subentrano nella titolarità dei buoni sia gli eredi che il figlio cointestatario. Successivamente, anche il figlio cointestatario è morto.

Alla richiesta di rimborso Poste Italiane sia rifiutata di effettuare il pagamento per l’assenza di uno degli eredi, ovvero il figlio cointestatario morto.

Nonostante i buoni riportino la dicitura pari facoltà di rimborso, Poste si è rifiutata di effettuare il pagamento.

Per questo motivo, gli eredi hanno ottenuto un decreto ingiuntivo, mentre Poste ha proposto un’opposizione che in primo grado che è stata rigettata, ma successivamente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo.

L’iter conduce in Cassazione, dove si è giunti a conclusione che il diniego di rimborso del titolo da parte di Poste è illegittimo.

Di fatto, ciascuno dei contitolari ha il diritto di riscuotere autonomamente l’intero importo del titolo, senza dover versare alcun aggiuntivo.

Infine, la corte distrettuale ha deciso che in caso di decesso di uno dei cointestatari del buono fruttifero postale è necessaria la quietanza congiunta di tutti gli eredi.

La disciplina, che la Corte di Cassazione ha applicato ai buoni fruttiferi postali, non può essere utilizzata anche per i libretti di risparmio.

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