Congedi straordinari legge 104: c’è un’alternativa poco conosciuta

Cosa succede se il lavoratore dipendente esaurisce i congedi straordinari legge 104? C’è un’alternativa!

Tra le tutele fornite dalla legge 104 vi è anche la possibilità di assentarsi dal lavoro per assistere un parente affetto da disabilità.

Congedi straordinari legge 104
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I lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per due, anni per l’intera durata della carriera lavorativa, per assistere un parente o una fine affetto da handicap grave. Durante il periodo di assenza, il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione del mese precedente all’inizio del congedo.

In casi estremamente gravi può accadere che un lavoratore esaurisca il periodo di congedo straordinario, pur avendo necessità di continuare ad assistere il parente affetto da disabilità. In molti non lo sanno, ma esiste un’alternativa al congedo straordinario.

Congedi straordinari legge 104: come funzionano

Per i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, la legge 104 del 1992 prevede una serie di tutele. Lo scopo di queste tutele è quello di favorire l’integrazione lavorativa e sociale sia dei disabili che dei caregiver, ovvero dei familiari che se ne prendono cura.

Per questo motivo, è stato stabilito che il lavoratore, che ha diritto alle tutele della legge 104, può assentarsi usufruendo di permessi e congedi retribuiti.

I permessi prevedono che il lavoratore si possa assentare per tre giorni al mese, previa comunicazione al datore di lavoro.

I concedi straordinari offrono al lavoratore l’opportunità di assentarsi per un periodo massimo di due anni, che può essere goduto in maniera continuativa o frazionata.

Ma in molti non sanno che esiste un’alternativa a disposizione del lavoratore dipendente: l’aspettativa non retribuita.

Cos’è l’aspettativa non retribuita?

I lavoratori dipendenti hanno la possibilità di mettersi in aspettativa non retribuita. Si tratta di una sorta di congedo, che permette di assentarsi dal lavoro per gravi motivi personali o di salute.

In sostanza se il lavoratore ha bisogno di astenersi del lavoro per motivi personali o per prendersi cura di un coniuge o di un familiare affetto da problemi di salute, oltre ad avere a disposizione le tutele previste dalla legge 104, può optare anche per una sorta di congedo non retribuito.

Durante questo periodo i lavoratori non percepirà alcuna retribuzione, ma avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In sostanza il lavoratore dipendente, al proprio ritorno, dovrà poter occupare senza problemi il proprio posto di lavoro.

Affinché un dipendente possa avere diritto all’aspettativa non retribuita è necessario che sussistano determinati presupposti e che venga rispettata la durata massima prevista dalla legge.

L’ordinamento giuridico italiano prevede questa opportunità in presenza di:

  • Gravi e documentati motivi familiari
  • Tossicodipendenza propria o di un familiare
  • Tumori
  • Percorso di formazione e/o borse di studio
  • Cariche pubbliche, elettive e regionali.

Il periodo di attesa non retribuita può avere una durata massima di due anni, nel computo rientrano anche i giorni festivi e non lavorativi. In ogni caso, i lavoratori hanno la possibilità di godere del periodo di astensione non retribuita in maniera continuativa o frazionata.

Durante questa tipologia di congedo il rapporto di lavoro viene congelato in tutti i sensi.

Nel godere dell’aspettativa, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione. Inoltre, tale periodo non concorre al calcolo dell’anzianità contributiva o di servizio.

Il lavoratore che si prende un’aspettativa non può esercitare un’altra attività lavorativa, diversa da quella dalla quale ci si sta astenendo.

Ad ogni modo, durante il periodo di aspettativa il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore.

Per fare richiesta di aspettativa non retribuita bisogna rifarsi al contratto collettivo nazionale di riferimento. Generalmente il lavoratore deve presentare la richiesta al datore che deve esprimersi entro dieci giorni, comunicando l’esito al diretto interessato.

Qualora il congedo venisse richiesto per ragioni di natura sanitaria è necessario documentarle fornendo i certificati di un medico specialista o di una la struttura sanitaria.

Il lavoratore ha la possibilità di interrompere l’aspettativa, anche prima del termine previsto, presentando comunicazione al datore di lavoro.

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