In regime di separazione dei beni facendo una donazione al coniuge si può evitare che molti beni vengano pignorati. Ma ci sono dei limiti che è importante conoscere.
Quando una persona si ritrova con tanti debiti e rischia di vedersi pignorare molti dei propri beni, che magari appartengono alla famiglia, l’unica soluzione per evitare che ciò accada è quella di intestarli al coniuge. In realtà ancor prima di fare questo occorre essere nel regime patrimoniale di separazione dei beni, per cui se all’atto del matrimonio si scelse la comunione dei beni bisogna modificare il regime.
Procedere in questo senso ha lo scopo di non incorrere nel pignoramento ed è una sorta di tutela dai creditori che però ovviamente vantano qualche diritto. Infatti la legge per proteggerli da possibili escamotage messi in atto dal debitore stabilisce che essi possano agire nell’arco di cinque anni esercitando l’azione revocatoria, che serve per rendere inefficace la cessione del bene a terzi fuoriusciti dal patrimonio del soggetto debitore. In questo articolo vediamo le differenze tra comunione e separazione dei beni e come evitare la revocatoria.
Pignoramento e regime di comunione con separazione dei beni
Una coppia che sceglie la comunione legale dei beni rischia che in caso di debiti i creditori possano agire sulla metà dei beni che rientrano nella comunione. In pratica essi possono avvalersi del 50% dei beni di proprietà dei coniugi. Con questo regime infatti sono esclusi dalla comunione soltanto i beni comprati prima del matrimonio, quelli avuti in donazione, quelli ottenuti per successione anche dopo il matrimonio e quelli comprati con il denaro ricevuto da un risarcimento del danno.
Chi ha un’attività in proprio o autonoma per questo motivo quasi sempre sottoscrive il regime della separazione dei beni. Se i coniugi non lo scelgono nel momento in cui si sposano possono sempre adottarlo in seguito, attraverso un atto notarile. Con questo sistema ogni individuo ha la proprietà esclusiva dei beni che ha comprato per cui gli eventuali debiti dell’altra parte non ricadono su di lui. Da qui si evince che i creditori non possono rivalersi sul coniuge per ottenere l’estinzione del debito.
Casa intestato al coniuge
Accade spesso che un bene importante come la casa venga quindi intestato al coniuge, prima che ci siano debiti in vista altrimenti sarebbe un atto poco credibile e i creditori potrebbero ricorrere ai giudici per dimostrare che si tratta di una simulazione. Un altro modo per evitare che i beni finiscano pignorati dai creditori è quello di procedere con una separazione consensuale. In questo caso separandosi, non necessariamente divorziando, decade la comunione per cui i beni non sono a rischio perché ovviamente si procede all’intestazione degli stessi al coniuge.
Ma anche in un caso del genere il creditore vanta qualche diritto. Infatti se la casa viene intestata all’altro coniuge in regime di separazione dei beni dopo che è sorto il debito i creditori hanno cinque anni di tempo per esercitare l’azione revocatoria. Facendolo essi possono ottenere il pignoramento della casa e metterla all’asta perché il passaggio dell’immobile risulta inefficace nei loro confronti. Addirittura se il pignoramento avviene entro un anno da quando la donazione del bene viene trascritta nei registri immobiliari non è nemmeno necessario l’esercizio dell’azione revocatoria in quanto i creditori possono procedere immediatamente con il pignoramento della casa.
Non incorrere nella revocatoria
Riassumendo per utilizzare l’azione revocatoria è fondamentale che il debito sia in essere antecedentemente alla donazione e il creditore deve procedere entro cinque anni dalla trascrizione della stessa. Inoltre si può esercitare anche se in fase di donazione il patrimonio del debitore sia pressoché nullo e non siano presenti altri beni pignorabili. Se invece sussistono altre proprietà o altri beni di valore congruo per azzerare il debito contratto l’azione revocatoria non può essere messa in atto.
L’unico modo certo per non incorrere nella revocatoria è trasferire la proprietà del bene prima che venga stipulato il contratto dal quale poi in seguito nasce il debito o in alternativa prediligere la vendita rispetto alla donazione. Utilizzando questo strumento il creditore deve dimostrare che il patrimonio del debitore è insufficiente e che il terzo acquirente conosce la situazione debitoria di chi ha venduto il bene.