La normativa dispone l’integrazione dell’Assegno Ordinario di Invalidità, se è troppo basso. In alcune ipotesi, però, può anche ridursi drasticamente.
L’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è una misura previdenziale riconosciuta dall’INPS agli iscritti all’AGO (l’Assicurazione Generale Obbligatoria) o alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi, che abbiano determinati requisiti sanitari e contributivi.
In particolare, i titolari devono essere affetti da una riduzione permanente superiore a 1/3 della capacità lavorativa, a causa di infermità fisica o mentale.
Per ottenere l’Assegno Ordinario di Invalidità, inoltre, è necessario essere iscritti a un Fondo previdenziale da non meno di 5 anni ed avere almeno 5 anni di contributi, dei quali 3 nel quinquennio antecedente la richiesta per il sussidio.
L’Assegno dura 3 anni, ma si può prorogare se il percettore invia domanda di conferma della prestazione. Dopo 3 proroghe consecutive, la misura diviene definitiva fino all’età pensionabile (attualmente 67 anni).
Se il titolare di AOI lavora e produce reddito, può subire una riduzione della prestazione. Al contrario, se l’importo è troppo basso, può ricevere un’integrazione.
Analizziamo, quindi, la disciplina di riferimento e vediamo in quali ipotesi la misura si riduce e in quali, invece, aumenta.
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La riduzione dell’Assegno Ordinario di Invalidità è disposta quando il titolare svolge un’attività lavorativa e, quindi, supera la soglia reddituale prestabilita. Per il 2023, quest’ultima è pari a 13.085,02 euro, per i coniugati, e a 19.627,53 euro, per i non coniugati.
Nello specifico, ai sensi della Legge n.222/1984, l’INPS riduce l’ammontare della prestazione:
Se, invece, non si supera la soglia di reddito e si percepisce un Assegno inferiore al trattamento minimo, l’INPS ne dispone l’integrazione, fino al raggiungimento dei 563,74 euro.
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Il meccanismo utilizzato per calcolare la cifra spettante a titolo di Assegno Ordinario di Invalidità varia a seconda dell’anzianità previdenziale e assicurativa del beneficiario.
In particolare, l’INPS determina l’importo sulla base del metodo retributivo, misto o contributivo.
Il sistema retributivo si applica a chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Il metodo misto, invece, riguarda chi ha meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e ulteriori versamenti successivi a tale data. Il contributivo puro, infine, coinvolge chi ha iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996.
Chi ricade in quest’ultimo sistema, purtroppo, avrà un Assegno inferiore e, inoltre, non potrà accedere all’integrazione al trattamento minimo.
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