L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla compilazione errata della fattura e cosa fare in situazioni simili.
La corretta indicazione della partita IVA del committente è uno dei requisiti richiesti e fondamentali affinché la fattura elettronica sia regolare, secondo quanto stabilito dall’art. 21, co. 2, lettera f) del DPR n. 633/72. Occorre comunque interrogarsi sulla corretta procedura di regolarizzazione da eseguire in caso di errata indicazione della partita IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto come comportarsi in casi come questi. In caso di fattura emessa nei confronti del gruppo IVA, se il committente ha già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione.
In casi come questo, è sufficiente che si annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente. Tra i dati obbligatori da indicare in fattura vi è il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, del numero di identificazione per i soggetti passivi stabiliti in Stati UE.
In caso di emissione di fattura elettronica, una volta inviata al Sistema specializzato di Interscambio (SdI), questa non sarà più modificabile. Nel caso ci sia un errore, l’unico modo per correggerlo è quello di inviare una nota di credito. La procedura di regolarizzazione prevede l’emissione di una autofattura da trasmettere telematicamente al Sistema di Interscambio.
Sull’autofattura andrà indicato lo specifico codice TD20 nel campo “Tipo Documento”. È poi opportuno andare a compilare le sezioni anagrafiche relative al cedente/prestatore e al cessionario/committente con i dati del fornitore e con i dati del soggetto emittente il documento.
Questa modalità di correzione dell’errore necessità del fatto che il cessionario/committente abbia già comunicato l’errore contenuto nella fattura al prestatore/cedente, in modo da consentire l’operazione di emissione di una nota di variazione a storno della fattura, emettendo un nuovo documento corretto.
Se il committente regolarizza la fattura per correggere la partita IVA sbagliata senza aver preventivamente comunicato l’errore commesso, al prestatore non verrà richiesta una ulteriore emissione di nota di variazione. Sarà sufficiente annotare sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente.
Quando gli errori della fattura elettronica sono segnalati prontamente dal Sistema di Interscambio, si riceve una notifica di scarto e, per non incorrere in alcuna sanzione, bisogna provvedere alla correzione del documento entro 5 giorni o la fattura sarà considerata “non emessa”.
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