Tra gli interventi del Decreto Lavoro una ricongiunzione dei periodi assicurativi più cara. Cambia il tasso di rivalutazione del montante contributivo, ecco come.
Il 1° maggio il Governo ha varato il Decreto Lavoro che da il via ad una serie di misure coinvolgenti milioni di cittadini.
Diversi gli interventi stabiliti nel Decreto Lavoro dello scorso 1° maggio. Molte misure riguardano la tutela del lavoro dei cittadini come il taglio del cuneo fiscale che sale al 7% per i redditi entro i 25 mila euro e al 6% per i redditi sotto i 35 mila euro. Citiamo, poi, l’aumento della soglia di detassazione fino a 3 mila euro per i fringe benefit dedicati ai dipendenti con figli a carico, l’erogazione dell’Assegno di Inclusione da gennaio 2024 nonché di incentivi per facilitare l’occupazione, soprattutto quella giovanile.
Tra gli interventi anche delle modifiche alla ricongiunzione dei periodi assicurativi. Parliamo dell’istituto che permette al lavoratore di accorpare vari periodi assicurativi maturati in Gestioni previdenziali diverse tramite un trasferimento effettivo della contribuzione da una Gestione all’altra, entro un unico ente. Ebbene, questa ricongiunzione diventa più cara con il Decreto Lavoro.
Il tasso di rivalutazione del montante contributivo da trasferire nella Gestione comune non corrisponderà più al tasso fisso del 4,5%. Coinciderà, invece, con il tasso di capitalizzazione per il calcolo contributivo. Sarà pari, dunque, alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL. E, tale decisione, comporterà un aumento dei costi dell’operazione di trasferimento dato che sono circa venti anni che il PIL cresce a ritmi inferiori al 4,5%. Significa che la somma da portare a detrazione dell’onere di ricongiunzione costituita dal montante contributivo versato nella Gestione trasferente sarà inferiore rispetto all’importo solito.
Tale novità sarà attiva a partire dalle domande di ricongiunzione presentate dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge in poi (prevista a breve con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Se le somme dovessero provenire dalle casse previdenziali dei liberi professionisti, scatterebbe una norma di garanzia. Qualora i contributi della Gestione trasferente siano soggetti al sistema contributivo per il calcolo dell’assegno pensionistico, allora l’oggetto del trasferimento sarebbe unicamente il montante contributivo accumulato. Questo potrebbe risultare superiore rispetto a quello rivalutato tenendo conto del tasso di capitalizzazione solo se la Gestione trasferente delibera il trasferimento di riserve all’interno dei montanti contributivi individuali.
L’intervento presente nel Decreto Lavoro, poi, introduce anche la possibilità di procedere con il ricongiungimento dei periodi contributivi accreditati presso la Gestione Separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ad oggi, sono esclusi. In questo modo le somme trasferite da una Gestione all’altra faranno crescere il montante contributivo e, dunque, il trattamento sarebbe calcolato solamente con il sistema contributivo.
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