I soggetti riconosciuti dalla Commissione come invalidi hanno una sfilza di agevolazioni, tra cui il contrassegno. Vediamo i requisiti.
Coloro che hanno fatto richiesta di accertamento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104 e successivamente sono stati chiamati a visita medica, viene rilasciato un verbale.
Tale è inviato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con raccomandata con ricevuta di ritorno, il quale contiene appunto l’esito.
Dal suddetto, quindi, è possibile verificare la possibilità di fare determinate richieste come quella del contrassegno per i disabili.
Innanzitutto, bisogna leggere con attenzione la norma di riferimento.
Nel verbale di invalidità civile sono contenute le informazioni che possono essere ripartite in quattro fattispecie:
La valutazione proposta è il punto più importante per la comprensione dei vantaggi che spettano.
Infatti, la Commissione Medica Legare dopo la visita applica al verbale una delle seguenti voci:
L’ultima categoria di dati, invece, accoglie le informazioni che riguardano una possibile revisione.
Tale è opportuna nelle ipotesi puramente specificate, infatti, i verbali contengono due specificazioni:
La Legge italiana stabilisce agevolazioni fiscali per le vetture utilizzate per il trasporto dei soggetti disabili o per i veicoli conformi alla guida.
Le agevolazioni nel dettaglio consistono:
Verbali più recenti contengono definizioni più specifiche in materia di agevolazioni fiscali che si possono ottenere. Nel dettaglio:
Un nostro lettore ha posto la seguente domanda:” Buongiorno, sono residente a Napoli e sono invalido al 100% e ho la legge 104 con comma 1. Purtroppo, non mi rilasciano il contrassegno auto. Come mai? Grazie”.
La normativa stabilisce che il verbale definito dalla Commissione medica che ha verificato l’invalidità civile, l’handicap, la cecità o la sordità deve contenere le condizioni sanitarie fondamentali per avere il contrassegno invalidi.
Inoltre, deve contenere i fondamenti per il beneficio dei vantaggi fiscali per i veicoli destinati ai disabili.
Tale sistema di verifica è stato inserito per evitar la “doppia visita” da parte della Commissione di invalidità e Medicina Legale.
Il Regolamento del Codice della Strada, art. 381 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992, stabilisce la modalità per beneficiare del contrassegno disabili per il proprio veicolo.
Il soggetto interessato deve mostrare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio Medico-Legale dell’ASL di appartenenza. Da tale si deve evince che la persona è affetta da una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
Riassumendo, quindi, che per la richiesta di contrassegno disabili, il verbale deve specificare che il soggetto deve avere tutti i requisiti sanitari stabiliti dal Regolamento del Codice della Strada.
In tale caso, è necessaria la dicitura: “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 16 dicembre 1992, n. 495)”.
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