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Economia

Contrassegno disabili (Pass) la dicitura sul verbale che bisogna conoscere per ottenere la sosta gratis

Published by
Rosanna Russo

I soggetti riconosciuti dalla Commissione come invalidi hanno una sfilza di agevolazioni, tra cui il contrassegno. Vediamo i requisiti.

Coloro che hanno fatto richiesta di accertamento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104 e successivamente sono stati chiamati a visita medica, viene rilasciato un verbale.

Contrassegno disabili (Internet.tuttogratis)

Tale è inviato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con raccomandata con ricevuta di ritorno, il quale contiene appunto l’esito.

Dal suddetto, quindi, è possibile verificare la possibilità di fare determinate richieste come quella del contrassegno per i disabili.

Innanzitutto, bisogna leggere con attenzione la norma di riferimento.

Soggetti invalidi e contrassegno: cosa bisogna prima sapere

Nel verbale di invalidità civile sono contenute le informazioni che possono essere ripartite in quattro fattispecie:

  1. i dati anagrafici e quelli in riferimento alla documentazione sanitaria;
  2. le informazioni inerenti alla situazione sanitaria del soggetto richiedere;
  3. i dati riguardanti la valutazione proposta;
  4. le notizie sulla possibile revisione.

La valutazione proposta è il punto più importante per la comprensione dei vantaggi che spettano.

Infatti, la Commissione Medica Legare dopo la visita applica al verbale una delle seguenti voci:

  • Persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge 104/1992)”: in questo caso non si è portatori di handicap di tipo grave;
  • Persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992)”: il soggetto è affetto da disabilità grave;
  • Persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai 2/3 (art. 21, Legge 104/1992)

L’ultima categoria di dati, invece, accoglie le informazioni che riguardano una possibile revisione.

Tale è opportuna nelle ipotesi puramente specificate, infatti, i verbali contengono due specificazioni:

  • Esonero da future visite di revisione in applicazione del DM 2/8/2007“: fa riferimento all’esenzione prevista dalla Legge n. 80/2006, in caso in cui si hanno le patologie specificate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, per i soggetti che sono percettori dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione;
  • “revisione”: significa che la Commissione ha determinato una revisione. In questo, viene indicato anche il mese e l’anno della visita. In caso, in cui non manchi tale indicazione l’interessato può essere convocato lo stesso per visite di controllo a campione, tranne nella situazione in cui sia espressamente specificato l’esonero.

La Legge italiana stabilisce agevolazioni fiscali per le vetture utilizzate per il trasporto dei soggetti disabili o per i veicoli conformi alla guida.

Le agevolazioni nel dettaglio consistono:

  • nell’applicazione dell’IVA agevolata al 4%anziché al 22%;
  • in una detrazione IRPEF del 19%delle spese sostenute, che possono essere dedotte in fase di Dichiarazione dei Redditi;
  • nell’ esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e delle imposte di trascrizione. In questo caso, però, ci sono anche altri requisiti da soddisfare, come il tipo di vetture consentite e la cilindrata.

Verbali più recenti contengono definizioni più specifiche in materia di agevolazioni fiscali che si possono ottenere. Nel dettaglio:

  1. ridotte o impedite capacità motorie”: in questo caso il soggetto ha il diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle autovetture, ma il veicolo deve essere idoneo stabilmente per il trasporto di persone affette da disabilità. Diversamente, il mezzo deve essere appropriato alla guida, in base alle disposizioni della Commissione che ha il compito del riconoscimento dell’idoneità alla guida;
  2. affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000)”: in tale caso, la vettura non deve per forza adattata al trasporto, per l’accesso ai benefici fiscali;
  3. affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000)”: anche qui, per l’accesso ai vantaggi, il mezzo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto;
  4. l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”: in questa casistica la Commissione non ha individuato nessun fondamento descritto sopra e quindi non si ha il diritto al beneficio del contrassegno disabili.

Verbale invalidità e contrassegno disabili: quando è riconosciuto?

Un nostro lettore ha posto la seguente domanda:” Buongiorno, sono residente a Napoli e sono invalido al 100% e ho la legge 104 con comma 1. Purtroppo, non mi rilasciano il contrassegno auto. Come mai? Grazie”.

La normativa stabilisce che il verbale definito dalla Commissione medica che ha verificato l’invalidità civile, l’handicap, la cecità o la sordità deve contenere le condizioni sanitarie fondamentali per avere il contrassegno invalidi.

Inoltre, deve contenere i fondamenti per il beneficio dei vantaggi fiscali per i veicoli destinati ai disabili.

Tale sistema di verifica è stato inserito per evitar la “doppia visita” da parte della Commissione di invalidità e Medicina Legale.

Il Regolamento del Codice della Strada, art. 381 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992, stabilisce la modalità per beneficiare del contrassegno disabili per il proprio veicolo.

Il soggetto interessato deve mostrare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio Medico-Legale dell’ASL di appartenenza. Da tale si deve evince che la persona è affetta da una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Riassumendo, quindi, che per la richiesta di contrassegno disabili, il verbale deve specificare che il soggetto deve avere tutti i requisiti sanitari stabiliti dal Regolamento del Codice della Strada.

In tale caso, è necessaria la dicitura: “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 16 dicembre 1992, n. 495)”.

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