La schermata del portale di Poste Italiane potrebbe costituire prova della ricezione di una raccomandata.
In un mondo sempre più digitalizzato, ci si chiede se lo screenshot del sito internet di Poste Italiane (o di un altro corriere privato) possa essere valutato per provare l’avvenuto recapito della raccomandata.
Analizziamo la disciplina normativa e scopriamo cosa dice la giurisprudenza al riguardo.
L’art. 1335 del codice civile prevede che una raccomandata “si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui arriva all’indirizzo di residenza o presso la dimora dello stesso”. È il mittente che, però, ha l’onere della prova del recapito.
La Cassazione, con la sentenza n. 11757/1999, ha sottolineato che testimonia l’avvenuta spedizione anche la prova del solo invio di una raccomandata. Va dimostrato, però, il ricevimento (anche solo tramite presunzioni). Le semplici presunzioni non sono sufficienti solo se, per legge, è necessario l’invio di una raccomandata A/R; in tal caso, infatti, dovrà essere presentato l’avviso di ricevimento della raccomanda.
Facciamo un esempio. In ambito condominiale, la normativa stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea va inviato tramite semplice raccomandata. In questo caso, quindi, la prova della spedizione può essere offerta con la distinta rilasciata dall’Ufficio Postale, mentre la prova del suo ricevimento può essere prodotta con ogni altro mezzo.
Supponiamo che Tizio spedisca una raccomandata senza avviso di ricevimento a Caio. La prova della spedizione può essere fornita tramite copia della distinta e la sola schermata del portale web di Poste Italiane. Tizio, tuttavia, per documentare la ricezione della raccomandata da parte di Caio, deve produrre ulteriori prove.
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La Cassazione ha sottolineato che il deposito dell’avviso di ricezione di una raccomandata non può essere rimpiazzato con la stampa del sito di Poste Italiane.
Per gli atti unilaterali recettizi, tuttavia, c’è un’eccezione. Rientra in tale categoria, ad esempio, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale. In questo caso, la schermata del sito di Poste Italiane può costituite prova dell’invio e del ricevimento dell’atto.
Di recente, però, il Tribunale di Vicenza ha annullato una delibera condominiale, perché il condominio non ha provato che l’avviso di convocazione fosse stato recapitato o spedito al domicilio del comproprietario. I giudici non hanno ritenuto che l’avviso di ricevimento potesse essere dimostrato dalla schermata del sito di Poste Italiane. Essa, infatti, riportava informazioni generiche e non indicata il nome del destinatario dell’atto.
Ma l’orientamento della giurisprudenza sulla portata della schermata internet del sito di Poste Italiane è in continuo divenire.
Ci sono, invece, anche dei casi in cui la giurisprudenza ha ammesso la validità della schermata di Poste Italiane, come prova della ricezione di una raccomandata. Il solo screenshot, tuttavia, non è sufficiente, ma deve essere accompagnato ad un altro mezzo di prova.
Per esempio, Tizio invia a Caio un avviso di convocazione per un’assemblea condominiale attraverso raccomandata. Caio allega una copia della schermata del sito web di Poste Italiane a dimostrazione dell’invio. In tale ipotesi, lo screenshot potrebbe essere usato come prova, ma dovranno essere valutati anche altri mezzi probatori utili.
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Per non incorrere in problemi legali e per provare nel modo corretto il ricevimento di una raccomandata, è opportuno eseguire tali operazioni:
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