Novità da conoscere in relazione ai Bonus edilizi dopo la Legge di conversione del DL numero 11 del 2023.
Il concorso nella violazione determinante la responsabilità il solido del fornitore e dei cessionari è escluso per i cessionari ad alcune condizioni.
Il Decreto Legge del 16 febbraio 2023 numero 11 ha introdotto misure urgenti in riferimento alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura. La decisione che maggiormente ha colpito i cittadini è stata quella di bloccare le due citate modalità di pagamento per tutti gli interventi iniziati dal 17 febbraio io poi. Una decisione che ha destato rammarico e perplessità tra i contribuenti desiderosi di accedere ai Bonus edilizi.
Oggi scopriremo come la Legge di conversione del DL numero 11/2023 ha modificato alcune iniziali misure soffermandoci sulla documentazione che il cessionario dovrà acquisire per evitare la responsabilità solidale. I cessionari, infatti, per essere esclusi dal concorso nella violazione dovranno dimostrare l’acquisizione del credito di imposta e contestualmente essere in possesso di una specifica documentazione degli interventi. Ma andiamo per gradi.
Con la conversione definitiva in Legge del Decreto Legge numero 11 del 2023 si applicano modifiche e integrazioni riguardanti
Le novità continuano e riguardano
Un tema centrale della conversione è stato quello della responsabilità solidale del cessionario. Di cosa si tratta? L’articolo 121 del DL numero 34 del 2020 stabilisce che il recupero dell’importo dell’agevolazione fruita indebitamente riguardi il soggetto beneficiario benché sia rilevata anche la responsabilità in solido
Se riconosciuto, dunque, il concorso nella violazione con dolo o colpa grave verrà applicata la disciplina del concorso nelle violazioni tributarie ai fini sanzionatori e accertata la responsabilità in solido di fornitori e cessionari in relazione al pagamento dell’importo dell’agevolazione e agli interessi.
Il Decreto legge numero 115/2022 ha introdotto, poi, la limitazione al dolo e alla colpa grave per l’attribuzione della responsabilità solidale. Questo con riferimento ai crediti oggetto di sconto in fattura o cessione del credito predisposti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle attestazioni e delle asseverazioni.
Significa che il cedente (diverso dai soggetti qualificati come banche e intermediari finanziari) che coincide con il fornitore deve acquisire – ora per allora – la documentazione ex lege al fine di limitare la responsabilità in solido del cessionario limitatamente ai casi di dolo e colpa grave.
L’AdE ha fornito chiarimenti in riferimento alla responsabilità solidale del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura o la cessione del credito dove manchi la sussistenza – anche parziale – dei requisiti che permettono l’accesso alla detrazione d’imposta.
Nello specifico, ricorre il dolo se il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito. L’esempio proposto dall’Agenzia riporta il caso in cui
e nonostante ciò si proceda ugualmente con l’acquisizione e la compensazione nel modello F24 ottenendo un beneficio fiscale indebito.
Si parla di colpa grave, invece, qualora il cessionario ometta in modo macroscopico la diligenza richiesta. L’esempio è il caso in cui l’acquisto dei crediti venga eseguito nonostante
La responsabilità in solido è esclusa qualora i cessionari possano
Con la conversione in Legge del DL 11/2023 la documentazione definitiva da detenere include
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