Sia abitualmente che sporadicamente, sono molti gli utenti che eseguono delle vendite online ma quando devono essere dichiarate? Ecco cosa dice la legge.
Con il tempo, le vendite online sono sicuramente cresciute oltre ogni più rosea aspettative. Ci sono diverse piattaforme che permettono di eseguire una compravendita in rete ma molti si chiedono quali siano gli adempimenti da rispettare.
I portali che permettono di vendere o acquistare prodotti sono davvero tanti: possiamo citare il marketplace di Facebook fino ad arrivare a siti come Subito che permette operazioni tra privati. Al di là della singola piattaforma, in certi casi bisogna stare attenti alla legge dato che quanto accumulato dalla vendita deve essere dichiarato.
Per stabilire un corretto regime fiscale bisogna partire dalla tipologia di venditore e dalla sua attività, qui abbiamo: un venditore una tantum, occasionali o abituali.
Dal venditore sporadico fino ad arrivare a quello abituale, la legge cambia i suoi connotati per quanto riguarda le vendite online. Andiamo a vedere tutte le posizioni nello specifico.
Per chiunque venda prodotti online una tantum, acquistati in passato per uso personale non ci sono formalità fiscali e si può vendere in maniera completamente libera sia in rete che in qualsiasi negozio fisico. In questo contesto, il venditore non dovrà dichiarare nulla all’Agenzia delle Entrate e non ci saranno adempimenti.
Le cose cambiano se si assiste ad un’attività di compravendita occasionale di oggetti di seconda mano. Lo scenario cambia perché anche se raramente si verificano delle vendite ripetute nel tempo. In questo contesto, quanto incassato deve essere tassato ai fini Irpef e devono essere dichiarato nel documento dei redditi sotto la categoria “redditi diversi“. Si aggiunge che la tassazione è al netto di eventuali spese sostenute come acquisto, impiego di nuovi materiali per la riparazione e confezionamento. Non è previsto, invece, obblighi diversi da quello dell’Irpef.
Per chi svolge un’attività imprenditoriale, il regime fiscale è completamente diverso dai due casi citati in precedenza. In questo caso, abbiamo un’opera continua e costante e che si lega a tutti gli obblighi fiscali destinati alle aziende. In questo contesto non abbiamo solo imposte dirette come Irpef, Irap e Ires ma anche Iva fino ad arrivare alla dichiarazione periodica con liquidazione e versamento del tributo.
Il venditore, in questa circostanza, sarà considerato soggetto Iva e dovrà, dunque, essere titolare di partita Iva ed emettere la fattura per ogni transazione.
Per salvaguardarsi da future verifiche del Fisco italiano, il venditore deve dotarsi di tutta la documentazione che certifica la provenienza di quella somma di denaro. Tra le prove potremmo avere una scrittura privata, un accordo concluso tramite una piattaforma oppure le chat in cui le due parti trovano un accordo.
Come accennato in precedenza, per i venditori abituali bisogna che sia attiva una partita Iva e la conseguente iscrizione alla Gestione commercianti Inps che permette di versare tutti i contributi. Dunque, le regole sono chiare e variano a seconda dell’attività e questo porta ad avere obblighi ed oneri sotto il punto di vista fiscale.
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