Le agevolazioni per invalidità civile cambiano a seconda della percentuale. Ma una di queste fa da spartiacque decisivo.
Invalidità civile e agevolazioni sono due concetti che, nel quadro normativo italiano, vanno praticamente di pari passo. In un’ottica innanzitutto di semplificazione del quotidiano, oltre che nella conciliazione tra lavoro e disabilità.
Un requisito essenziale considerando che, in base a tale attribuzione, saranno assegnate le varie agevolazioni previste dallo stato di invalidità civile, più o meno ampie nel momento in cui la percentuale è più elevata. Al momento, le normative italiane prevedono un minimo del 33% e un massimo del 100%, con possibilità di connotazione di uno stato di handicap grave.
Va precisato che la presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’invalidità civile non andrà presentata alla Asl. Sarà l’Inps, infatti, a prendere in carico la domanda e a fornire sia le comunicazioni di accettazione che di eventuale rigetto. Eventualità improbabile, quest’ultima, dal momento che l’istanza dovrà obbligatoriamente essere corredata da un certificato medico redatto appositamente per appurare la patologia, la menomazione o il deficit fisico-psicologico che dà luogo alla condizione di invalidità. Sovente, gli eventuali difetti vengono riscontrati nella documentazione fornita. Nel qual caso, l’Istituto darà apposita comunicazione, concedendo la possibilità di integrazione e, quindi, di accettazione posticipata.
Le modalità di presentazione della domanda, pur variando, non richiederanno il sostenimento di costi. Bisogna comunque ricordare che l’ottenimento del primo certificato medico, rilasciato dal proprio medico curante, non costituirà di per sé l’avvio dell’istanza. Piuttosto, avrà la funzione di documento base per la trasmissione della propria richiesta. L’invalidità civile passa infatti dalla domanda (telematica o tramite Patronato) inviata direttamente all’Inps. Con tempi di trasmissione nell’ordine dei 60 giorni dalla data di rilascio del certificato (unico step che richiederà un esborso economico). Sarà poi l’Inps stesso a comunicare la data di convocazione dell’interessato per l’accertamento da parte della Commissione Medico Legale, con tempistiche variabili a seconda della Asl che se ne farà carico. Svolta la visita e ricevuto il verbale di approvazione, il soggetto richiedente avrà il quadro completo delle agevolazioni disponibili in relazione al suo stato.
Posto che le variazioni poggiano in primis sulla dicitura di attribuzione dello stato di invalidità fornita dalla commissione (non invalido, invalido parziale, invalido totale), la percentuale stabilita farà inevitabilmente la differenza. Il concetto base prevede il riconoscimento di una condizione di impedimento, più o meno marcato, nel disbrigo delle proprie mansioni. Con connotazioni di gravità legate alla reale incidenza della patologia o della menomazione sull’attività lavorativa. In questo senso, è chiaro che un’invalidità al 100%, o anche di poco inferiore, dia luogo ad agevolazioni più estese rispetto a un quadro di minore entità (33% o superiori).
Un caso piuttosto interessante, che potrebbe in qualche modo essere definito spartiacque in fatto di agevolazioni, è lo step fra il 51% di invalidità e il 67%, percentuale che concede le prime indennità, appunto, “estese”. Un soggetto che, a fronte della richiesta, vedesse riconosciuto un 67% da parte della Commissione medica, entrerebbe nel quadro di invalidità superiore ai due terzi. Il passaggio consentirebbe quindi le prime esenzioni dal ticket sanitario su prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale, oltre che per gli esami ematochimici e di diagnostica. L’unico pagamento previsto sarà quello relativo alla quota fissa per la ricetta. Inoltre, sarà facoltà dei soggetti invalidi richiedere eventuali agevolazioni legate al trasporto pubblico e alle graduatorie di assegnazione per abitazioni popolari. Altra connotazione del quadro agevolativo riconosciuto.
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