Se per le detrazioni concesse ai disabili sono piuttosto note, il quadro sulla deducibilità delle spese è spesso meno chiaro. Ecco le linee guida.
Integrazione, semplificazione, inserimento (e reinserimento) lavorativo, facilitazione fiscale, supporto economico e sociale. E un elenco che potrebbe continuare, fra intenzioni e provvedimenti effettivi.
Le agevolazioni pensate per le persone che soffrono condizioni di disabilità, invalide o portatrici di handicap, non solo aprono un ventaglio piuttosto ampio volto a includere il maggior numero possibile di beneficiari ma estendono i loro effetti ad ambiti diversi, con la finalità di facilitare il più possibile il bilanciamento fra disabilità e vita quotidiana dei soggetti beneficiari. Un quadro basato su normative generali basilari, comunque aggiornate di anno in anno a seconda degli accorgimenti legislativi o, semplicemente, delle mutate condizioni sociali. Non è un mistero, infatti, che accanto al requisito della certificazione attestante lo stato di invalidità (appositamente vagliata dalle commissioni mediche previdenziali), si terrà conto delle condizioni reddituali e della posizione fiscale dei beneficiari.
Lo spettro è, come detto, piuttosto vasto: si va dalle agevolazioni connesse al settore automobilistico (detrazioni fiscali, esenzioni dal Bollo auto, Iva agevolata) a quelle relative agli interventi di adeguamento domestico al disabile (come il Bonus barriere architettoniche). Nella maggior parte dei casi, i provvedimenti a beneficio dei disabili assumono la forma di detrazioni o deduzioni ma, nondimeno, concedono un’elasticità anche dal punto di vista lavorativo, tenendo conto non solo dello stato del titolare di 104 (o, in ogni caso, di una percentuale di invalidità) ma anche delle mutate condizioni di chi lo assiste nel quotidiano. Senza contare la possibilità di ottenere esenzioni dal ticket sanitario sulle prestazioni mediche e sull’acquisto di macchinari utili alle cure.
Con l’arrivo del nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate ha stilato il nuovo vademecum sulle agevolazioni destinate ai disabili (rilasciato poi il 3 febbraio scorso), tenendo sostanzialmente inalterate le misure già assunte per il 2022. Qualche accorgimento, tuttavia, è stato apportato, se non altro per adeguare i vari provvedimenti alle esigenze delle varie categorie in raffronto alle più complesse condizioni sociali. La guida dell’AdE definisce non solo le agevolazioni alle quali si ha diritto ma anche i limiti entro cui è possibile ottenerle. Ad esempio, per quel che riguarda il settore auto, emerge la detrazione Irpef del 19% sull’acquisto di un veicolo, calcolata però su un limite massimo di 18.075,99 euro. Accanto a questa, però, va considerata anche l’Iva agevolata al 4%, anziché all’ordinario 22%.
Detrazione e deduzione delle spese sostenute rappresentano quindi il punto focale dell’intero quadro stabilito dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche in questo senso, occorre fare alcuni distinzioni. Solo alcune spese, infatti, possono essere considerate come interamente deducibili dal reddito complessivo delle persone con disabilità. Si fa riferimento, nello specifico, sia a spese sostenute dai titolari di percentuali di invalidità che da parte dei familiari caregiver. Andranno in deduzione totale:
La seconda voce, a sua volta, fa riferimento:
Le suddette voci, costituiscono spese deducibili dal reddito anche nel caso in cui fossero state sostenute per un familiare con disabilità anche qualora questi non figurasse come fiscalmente a carico. Sugli oneri deducibili, si ricorda, non viene applicato l’obbligo di tracciabilità. A ogni modo, affinché il diritto alla deduzione venga maturato, il contribuente dovrà presentare un documento di certificazione del corrispettivo. Indicante anche la figura professionale che ha reso la prestazione.
Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate fissa i paletti relativi alle spese che, contrariamente, non potranno essere portate in deduzione dal reddito. Tenendo presente la possibilità di andare in deducibilità anche per spese sostenute per trattamenti specifici prescritti (come ippoterapia e musicoterapia), la lista “off limits” dell’ente riguarda:
Vengono considerate non deducibili anche le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell’apprendimento, in quanto configurate come attività di natura pedagogica.
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