I lavoratori dipendenti maturano il diritto a un congedo straordinario. Per il quale, sarà necessaria la presenza di un requisito fondante.
Nell’ambito della Legge 104, le indennità concesse ai lavoratori sono interamente connesse allo stato di salute di colui al quale è stata attribuita una percentuale di invalidità.
In questo senso, i permessi retribuiti devono essere correlati al disbrigo di mansioni e urgenze relative allo stato di salute del familiare disabile. E, naturalmente, lo stesso varrà per un eventuale congedo parentale, ossia un periodo di assenza dal lavoro che, pur decisamente più lungo rispetto a un singolo giorno di premesso, sarà concesso senza gravare sulla percezione del proprio stipendio. La condizione primaria, in sostanza, è che il periodo di congedo straordinario sia finalizzato all’assistenza dei propri familiari con disabilità grave, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992. Non si tratta, tuttavia, dell’unico elemento fondante dell’indennità.
Essere inquadrati come lavoratori dipendenti diventa un’ulteriore pietra d’angolo. Anche se la mera collocazione contrattuale non sarà di per sé una garanzia di priorità. La normativa vigente, infatti, attribuisce un ordine di urgenza ai lavoratori a seconda della propria situazione familiare. Nello specifico, in base all’ordine di gravità relativo alla disabilità sofferta dal soggetto che gode delle indennità della 104. Ma non solo. La scala di priorità rispetta il seguente ordine:
Risulta quindi abbastanza evidente il requisito della convivenza. Fondamentale affinché il diritto al congedo parentale sia garantito in forma piena. Secondo la sentenza 232/2018 della Corte Costituzionale, un figlio non convivente avrà l’obbligo di instaurare il requisito per poter fruire del beneficio. Qualora vi sia un solo figlio, pur se non convivente, questi avrà facoltà di richiedere un congedo straordinario.
Secondo quanto previsto dalle indicazioni Inps in merito, la convivenza con il familiare disabile dovrà essere instaurata in un momento antecedente al periodo di congedo richiesto. E, nondimeno, dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’indennità. Per quanto riguarda il periodo di validità, l’inizio corrisponderà alla decorrenza della prestazione stessa, con un limite massimo richiedibile di due anni. Non a istanza ma nell’arco della vita lavorativa del richiedente. Si tratta, infatti, di un limite complessivo relativo a tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Questo significa che, qualora nel medesimo nucleo familiare vi fossero più persone in condizione di disabilità grave, la richiesta potrà essere effettuata per ognuno di essi senza tuttavia poter superare il limite dei 24 mesi complessivi.
A ogni modo, tenendo presenti i paletti fissati sul quadro temporale, il richiedente avrà la facoltà di frazionare il diritto al congedo straordinario, suddividendone gli effetti in giorni anziché fruire per intero, in un’unica soluzione, il periodo di due anni. A ogni modo, nei periodi di intermezzo fra una fase di congedo e l’altra, il dipendente sarà tenuto a riprendere il proprio lavoro. In caso contrario, i giorni di assenza verrebbero conteggiati come festivi. La ripresa del lavoro non sarà comunque rinvenibile qualora risulti fruizione di ferie o congedo settimanale senza ripresa al lunedì della settimana successiva. Inoltre, non sarà possibile ottenere il beneficio nei periodi in cui l’attività lavorativa non è prevista. A ogni modo, in caso di frazionamento in giorni, il computo del periodo massimo sarà considerato sui 365 giorni.
Appurate le condizioni temporali e di convivenza, l’Inps definisce anche i limiti di retribuzione durante il periodo di congedo straordinario. La quale sarà calcolata in riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato di anno in anno. Tali periodi saranno validi esclusivamente in funzione dell’anzianità assicurativa, non contribuendo invece alla maturazione di ferie, tredicesima e Tfr. La retribuzione in sé, sarà calcolata sulla base dell’ultima percepita, con copertura da contribuzione figurativa durante il periodo di assenza retribuita. In caso di congedi in giorni o settimane, l’importo del compenso non potrà superare il massimale giornaliero o settimanale.
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