La Legge riconosce una serie di esenzioni dal ticket sanitario. E non solo in merito alle prestazioni della Legge 104.
Il riconoscimento di una percentuale di invalidità significa l’accesso garantito a una serie di prestazioni volte a semplificare le incombenze di chi soffre una patologia o una condizione compromettente le attività quotidiane.
Un quadro regolato nei dettagli dalla Legge 104 del 1992, via via integrata e, soprattutto, chiarita su alcuni passaggi specifici per fornire ai beneficiari un quadro trasparente sulle esenzioni alle quali si ha diritto. In questo, lo stesso Ministero della Salute ha man mano aggiornato il proprio spazio FAQ, in merito ai dubbi più frequenti per i destinatari delle misure previste dalla 104. Se per lavoratori e caregiver il nucleo primario delle agevolazioni orbita attorno ai permessi retribuiti, è anche vero che le esenzioni varie previste sulle prestazioni sanitarie rappresentano una componente altrettanto importante del corpus legislativo. Si tratti di visite di controllo o di esami specialistici, l’esonero dal pagamento del ticket sanitario costituisce un’indennità base. Anche se, va detto, non sempre il quadro è chiaro.
Ad esempio, non sempre l’essere riconosciuti come invalidi civili corrisponde a un’esenzione totale dalle varie prestazioni di specialistica ambulatoriale. Posto che, le medesime, per concedere l’esonero debbano necessariamente essere erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Il ticket sanitario, infatti, figura come una quota contributiva versata dal cittadino a seguito della prestazione, a suo beneficio, di determinate prestazioni sanitarie, anche rientranti nei cosiddetti Livelli Essenziali di assistenza (Lea). Perlopiù, il ticket viene richiesto in caso di esami strumentali e di laboratorio. Ma è in questo stesso contesto che matura il diritto all’esenzione.
È chiaro che, prima di tutto, a essere riconosciuta dovrà essere l’invalidità civile. Il che, naturalmente, avverrà secondo le procedure standard richieste dall’Inps. Sarà un’apposita Commissione medica, infatti, ad accertare l’effettiva presenza di una condizione tale da richiedere il riconoscimento di una percentuale di invalidità. Il cui certificato sarà poi trasmesso telematicamente all’Inps per essere incluso nell’istanza conclusiva del processo di attribuzione. Una volta espletata la procedura, sarà la percentuale assegnata (proporzionale alla patologia o allo stato dichiarato e accertato) a determinare il quadro di esenzione, anche per il ticket sanitario. Per alcuni beneficiari, potrebbero scattare esenzioni generali e totali dai pagamenti delle varie prestazioni richieste. In altri casi, solo quelle relative al trattamento della propria patologia saranno riconosciute in tale ottica.
Le categorie di invalidi totalmente esenti dal pagamento del ticket sanitario sono inquadrate a norma di legge. Per chi vi rientra, tutte le prestazioni fornite saranno affrancate dal versamento della quota obbligatoria. Nello specifico:
Rientrano nell’esenzione generale anche gli invalidi di guerra (G01) e quelli derivanti da infortuni o altre invalidità maturate sul posto di lavoro e riduzione della capacità lavorativa (L01 e L02). Inclusi anche gli invalidi per servizio (S01 ed S02) e le vittime di atti di terrorismo e stragi familiari (V01).
Piuttosto definito anche il quadro relativo alle esenzioni per le prestazioni farmaceutiche, ossia (perlopiù) l’acquisto di medicinali, inerenti o meno alla patologia sofferta. In base alle normative in vigore, la classificazione divide i medicinali in fasce di categoria:
A ogni modo, considerando la possibilità per le Regioni di intervenire sulle norme di esenzione, la verifica delle condizioni sulle piattaforme ufficiali della propria amministrazione territoriale sarà opportuna.
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