Un sistema di pensione, quello interamente contributivo, che prevede vantaggi e svantaggi. Oltre che tre requisiti obbligatori.
Lo spartiacque fra il metodo contributivo e quello retributivo è in grado di incidere in modo netto sul calcolo della propria pensione. Nonostante il sistema previdenziale abbia cercato, negli anni, di fissare dei paletti per far sì che il pensionando non incontrasse troppe difficoltà.
In realtà, ci sarebbe anche una data di riferimento, corrispondente a una legge quadro sull’accesso a uno dei due metodi di calcolo. Si tratta, nello specifico, della Legge n. 335/1995, art. 1, comma 23, che delinea requisiti e modalità di accesso per la pensione secondo il metodo contributivo. Riconosciuto a tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi, nel caso in cui fossero in possesso di un’anzianità contributiva maturata già al 31 dicembre 1995. In questo caso, sarà loro facoltà procedere con la trasformazione del meccanismo pensionistico con liquidazione tramite sistema contributivo. A patto, chiaramente, che i pensionandi maturino tale diritto attraverso determinati requisiti.
In primo luogo, gli assicurati dovranno rispettare una contribuzione minima pari a 18 anni raggiunti alla data del 31 dicembre 1995. Inoltre, sarà obbligatorio aver maturato perlomeno 15 anni di contribuzione, 5 dei quali nell’ambito del sistema contributivo (quindi in data posteriore al 31 dicembre 1995). Infine, godere di un’anzianità contributiva già maturata alla medesima data. Per tali pensionandi, ci sarà la possibilità (confermata dalla circolare 54/2021 dell’Inps) di perfezionare i suddetti requisiti rilevando i periodi potenzialmente di riscatto, nel caso in cui la domanda fosse stata presentata in modo contestuale a quella opzionale per il sistema contributivo.
Il quadro del sistema contributivo puro, in sostanza, si definisce a seconda del requisito base dell’anzianità di contribuzione. Con l’entrata in vigore della Legge Fornero, l’ultima vera e propria riforma del sistema pensionistico, l’Inps ha inoltre rivisto ulteriormente il margine per l’esercizio della facoltà di opzione, ponendo come condizione il loro perfezionamento entro il 31 dicembre 2011. In questo caso, la possibilità sarà concessa in quanto il richiedente avrà perfezionato i propri requisiti sia per il diritto alla pensione che per l’eventuale trasformazione del sistema. Qualora tali prerogative fossero insorte oltre la data limite del 31 dicembre 2011, per i pensionandi sarebbero scattate le normative previste per la pensione di anzianità e anticipata, sempre che l’anzianità contributiva fosse stata maturata al 31 dicembre 1995.
Qualora il contribuente decidesse di applicare l’opzione al contributivo, la prestazione guadagnata risulterebbe speculare a quella maturata con un’assicurazione contratta in data successiva al 31 dicembre 1995. Perlopiù, questo significherebbe ottenere un ritocco sull’assegno. O comunque un vantaggio specifico sugli importi percepiti. Questo, però, dipende in buona parte dal tipo di lavoro svolto e, soprattutto, dall’inizio del proprio periodo assicurativo, o meglio, dalla retribuzione più o meno elevata che il lavoratore avrà la possibilità di far valere in quel momento. Questo perché, nel tempo, tali soglie andrebbero inevitabilmente a scendere. Nel caso così fosse, il sistema contributivo puro potrebbe consentire una prestazione più elevata del sistema misto. Senza contare la possibilità di ottenere alcune indennità previste, come l’anticipo di quattro mesi a figlio (fino a un massimo di un anno) per le lavoratrici.
Bisogna però ricordare che l’applicazione del sistema contributivo in forma esclusiva richiederà l’accesso alla pensione solo attraverso i canali che esso prevede. Innanzitutto la pensione di vecchiaia, con requisito anagrafico dei 67 anni obbligatorio (più 20 di contribuzione). Oppure la pensione anticipata con la finestra mobile dei tre mesi, qualora fossero stati maturati, rispettivamente, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Possibile l’accesso anche ai meccanismi di Quota 100, con l’obbligo di aver maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021. L’opzione del perfezionamento, tuttavia, andrebbe a inficiare direttamente sull’integrazione al minimo. La retribuzione sarà quindi basata sul massimale della base pensionabile e contributiva.
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