La Rottamazione quater apre un ampio ventaglio di beneficiari. Qualche risposta utile ai dubbi più frequenti sulla nuova Definizione agevolata.
Si scrive Definizione agevolata ma si legge Rottamazione quater. La nuova tregua fiscale entrata in Legge di Bilancio e finalizzata allo sgravio dei debiti datati e di importo esiguo.
Misura a lungo dibattuta nell’ambito di una più ampia riforma fiscale, il nuovo piano di Rottamazione include i carichi affidati alla Riscossione con limiti temporali compresi tra l’1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. A condizione, per la cancellazione totale, che gli importi non siano superiori a 1.000 euro. Un quadro ben definito, che dà diritto alla pratica di stralcio sui carichi affidati all’Agente della riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Un margine dunque leggermente più ristretto rispetto a quello che dà diritto all’accesso alla Definizione agevolata nel senso più ampio del termine, con inclusa la possibilità di ripartire il pagamento dovuto in più mensilità. Chiaramente, assieme ai requisiti “tecnici”, il beneficiario dovrà soddisfare ulteriori prerogative.
Bisogna innanzitutto precisare che non tutti i carichi rientreranno nella Rottamazione quater. La Definizione agevolata introdotta dal Governo Meloni, infatti, includerà (entro i suddetti limiti temporali) i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate, oltre che quelli già oggetto di provvedimenti di rateizzazione o di sospensione. Inoltre, rientreranno nel beneficio i carichi già interessati da una precedente rottamazione, pur se decaduta per mancato o tardivo pagamento delle rate (anche una soltanto).
È infine necessario che i carichi affidati alla Riscossione da parte di enti previdenziali di diritto privato, per garantire l’accesso del debito alla Rottamazione, abbiano espletato le pratiche di adozione di un provvedimento specifico o che, alla medesima data, lo abbiano trasmesso all’AdER.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito non solo gli ambiti di fruizione del beneficio della tregua fiscale ma anche i limiti entro i quali muoversi in modo obbligatorio. Ad esempio, per far sì che l’istanza di adesione al provvedimento arrivi a compimento, è necessario che il debitore presenti apposita domanda entro il 30 aprile 2023, secondo le modalità telematiche definite dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Inoltre, le somme a carico ritenute depennabili non dovranno corrispondere a date precedenti o posteriori a quelle stabilite (1 gennaio 2000 e 30 giugno 2022), né figurare come:
Il contribuente interessato, potrà presentare domanda di adesione tramite i servizi messi a disposizione dall’AdER, accedendo alla propria area riservata (via Spid, Cie o Cns) e selezionando l’area “cartelle/avvisi” per individuare di quali misure della Definizione agevolata si intende beneficiare. Altrimenti, l’utente potrà accedere nell’area pubblica della piattaforma, compilando il form apposito e allegando la documentazione necessaria, specificando l’indirizzo mail al quale ricevere la risposta.
Sarà compito dell’ente inviare al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una comunicazione relativa all’accoglimento della domanda (o all’eventuale rigetto). Inoltre, all’AdER spetterà l’invio di un documento contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, oltre che la scadenza dei pagamenti a seconda della soluzione rateale indicata. Va inoltre ricordato che, in caso di diniego, l’ente avrà l’obbligo di comunicare le motivazioni che hanno dettato la scelta e l’eventuale documentazione mancante.
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