Essere titolari di legge 104 o di invalidità civile influisce sulle graduatorie provinciali di supplenza. Quando vanno inseriti i titoli?
Le graduatorie provinciali di supplenza sono una cosa piuttosto recente, introdotta nel luglio del 2020. Esse sono costituite da una prima fascia di personale abilitato e una seconda fascia di personale non abilitato.
Attingendo da queste graduatorie, gli istituti scolastici possono convocare gli insegnanti in base alle loro esigenze.
Affinché, un insegnante possa rientrare nelle graduatorie GPS è necessario presentare un’apposita domanda, quando il Miur abilita nuove iscrizioni.
La graduatoria definisce l’ordine di convocazione degli insegnanti in base ad una serie di titoli che concorrono alla formazione del punteggio. Tra questi, ci sono anche i titoli relativi alla legge 104 e all’invalidità civile.
In particolare, in base a quanto stabilito dalla legge numero 68, del 1999, coloro che sono in possesso di determinati requisiti di invalidità hanno diritto ad accedere ad una percentuale riservata di posti.
Nello specifico, possono beneficiare della riserva di posti:
Gli insegnanti scritti nelle graduatorie GPS, beneficiari della legge 104, hanno la precedenza nella scelta della sede.
Tuttavia, ci si domanda quando sia possibile inserire la legge 104 e il titolo di invalidità civile nelle GPS.
In base a quanto stabilito dalla disciplina, i titoli di riserva devono essere dichiarati al momento della domanda di inserimento o aggiornamento delle graduatorie. Ad ogni modo, è possibile dichiarare i titoli di riserva al momento dell’inserimento alla prima fascia della GPS posto comune e sostegno.
Inoltre, è opportuno ricordare che la titolarità della legge 104 deve essere dichiarata al momento della presentazione dell’istanza per l’assegnazione delle supplenze, ovvero quando si scelgono le 150 preferenze.
I titoli possono essere comunicati anche all’atto di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, solo se l’aspirante non risulta inserito nelle graduatorie.
Infatti, se l’aspirante è già stato inserito nelle suddette graduatorie, i titoli di riserva già dichiarati sono validi anche per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi.
Se, invece, l’aspirante è già stato inserito nelle graduatorie GPS e ha dichiarato i titoli al momento della presentazione della domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi, tali titoli avranno validità solo per le graduatorie di prima fascia.
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