I lavoratori disabili possono richiedere il cambio della mansione. Scopriamo come procedere in base ai diritti previsti dalla normativa.
La Legge tutela i lavoratori con disabilità riconosciuta garantendo alcuni specifici diritti. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa licenziare il dipendente.
L’iter per il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa finisce con la redazione di un verbale da parte della commissione incaricata INPS. In quel verbale il cittadino potrà verificare l’avvenuto riconoscimento nonché il grado di invalidità stimato dai professionisti competenti. Una volta accertata la disabilità, il lavoratore potrà godere di precisi diritti in ambito lavorativo ma non deve pensare che è esente da gravi conseguenze come il licenziamento. Spesso il dipendente di un’azienda si trova a dover chiedere un cambio della propria mansione perché diventata troppo pesante. Per inoltrare la richiesta occorrerà seguire una specifica procedura che inizia interpellando il medico dell’azienda.
Il disabile che intende richiedere un cambio della mansione dovrà riferire l’intenzione al medico competente nominato dall’azienda per cui si lavoro. Il medico in questione ha l’onere di ricoprire i compiti di sorveglianza sanitaria e dovrà verificare l’idoneità del lavoratore con riferimento ad una specifica mansione. Qualora il dipendente risultasse non idoneo allora il datore di lavoro dovrà seguire le direttive indicare dal dottore. Se le misure alternative non risultassero applicabili, allora il datore di lavoro dovrà assegnare al disabile mansioni equivalenti. Se anche queste non si dovessero rivelare possibili, allora il lavoratore passerà allo svolgimento di mansioni inferiori mantenendo la stessa retribuzione.
Un diritto chiaramente sancito dalla Legge numero 68 del 12 marzo 1999. Attenzione, nelle mani del datore di lavoro una possibilità disagevole per il dipendente con invalidità.
Nel caso in cui oggettivamente non siano presenti in azienda ruoli alternativi da far ricoprire alla persona con disabilità, quest’ultimo potrebbe essere licenziato legittimamente. La normativa da considerare è l’articolo 19 comma tre della Legge numero 68 del 1999. Si legge che, in caso di aggravamento delle condizioni di salute del dipendente con disabilità, è facoltà del datore di lavoro chiedere che vengano accertate le sue condizioni al fine di verificare se possa ancora far parte dell’azienda oppure no.
Una commissione incaricata procederà con gli accertamenti durante i quali il rapporto lavorativo non verrà interrotto. La risoluzione si avrà solamente nel momento in cui nonostante i possibili adattamenti nell’organizzazione del lavoro, il dipendente risultasse non idoneo a continuare a lavorare nella realtà aziendale.
La non idoneità è legata ad alcune specifiche condizioni. La perdita totale della capacità lavorativa, la possibilità che l’aggravarsi della disabilità possa essere un rischio per l’incolumità e la salute degli altri lavoratori o un rischio per la sicurezza dell’impianto. Al verificarsi di queste condizioni e nell’assenza di poter assegnare il dipendente ad altre mansioni si procederà con il licenziamento e l’inserimento del disabile nel collocamento mirato presso una diversa azienda.
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